Corte d'Appello Torino, 21 febbraio 2017 - Sulla sentenza della Corte di Cassazione di revocazione di sentenza dichiarativa dello stato di adottabilità (18.3.2017)
- Giurisprudenza
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Autorità giudiziaria: Corte d'Appello di Torino
Estensore: Lanza
Tipo e data provvedimento: sentenza 21 febbraio 2017
Sommario: Il giudizio d'appello su rinvio della Corte di Cassazione vedi- che ha accolto il ricorso per revocazione della sentenza dichiarativa dello stato di adottabilità, nonostante il passaggio in giudicato della sentenza di adozione - riporta la situazione processuale attuale a quella esistente nel precedente giudizio di appello sull'accertamento dello stato di abbandono vedi . Ciò avviene mediante una fictio giuidica che non può incidere sulla sostanza di una sentenza (quella di adozione) costitutiva di status. In base a questa fictio, nel giudizio d' appello, nei limiti imposti dal giudice della revocazione, la minore è considerata in affido a rischio giuridico ed è necessaria la presenza del tutore e del curatore speciale del minore; non vi è luogo a provvedere sulla sospensione degli effetti dell'adozione. Il giudice della revocazione non si è prounciato sulla sentenza di adozione, dunque il giudice dell'appello non ha alcun vincolo sul punto. Le parti della sentenza di adozione (costitutiva di status) non possono intervenire nel giudizio di appello, non essendo litisconsorti necessari ed essendo la loro identità protetta da segreto penalmente tutelato.