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Autorità giudiziaria: Tribunale per i minorenni di Roma

Estensore: Cottatellucci

Tipo e data provvedimento: ordinanza 17-30 settembre 2010

Sommario: dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma quinto, del D. Lgs. 25 luglio 1998 n. 286 nel combinato disposto con gli art. 10 bis del D. Lgs n. 286 del 1998 e dell'art. 331, comma quarto, c.p.p. per contrasto con gli artt. 2, 11, 24 comma primo e 117 comma primo della Costituzione, nella parte in cui non è previsto che nel caso sia proposta azione giudiziaria finalizzata alla tutela di diritti fondamentali della persona, l'autorità giudiziaria non sia tenuta nè all'obbligo di redigere ed effettuare la denuncia al pubblico ministero di cui all'art. 331 comma quarto c.p.p. nè ad alcuna segnalazione all'autorità amministrativa competente all'emissione del provvedimento di espulsione



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Autorità giudiziaria: Corte di Cassazione - Sezioni Unite

Estensore: Salvago

Tipo e data provvedimento: sentenze 25 ottobre 2010, n. 21799 e n. 21803

Sommario: “La temporanea autorizzazione alla permanenza in Italia del familiare del minore, prevista dall'art. 31 del d.lgs. n. 286 del 1998 in presenza dì gravi motivi connessi al suo sviluppo psico-fisico, non postula necessariamente l'esistenza di situazioni di emergenza o di circostanze contingenti ed eccezionali strettamente collegate alla sua salute, potendo comprendere qualsiasi danno effettivo, concreto, percepibile ed obbiettivamente grave che in considerazione dell'età o delle condizioni di salute ricollegabili al complessivo equilibrio psico-fisico deriva o deriverà certamente al minore dall'allontanamento del familiare o dal suo definitivo sradicamento dall'ambiente in cui è cresciuto. Trattasi di situazioni di per sé non di lunga o indeterminabile durata,e non aventi tendenziale stabilità che pur non prestandosi ad essere preventivamente catalogate e standardizzate,si concretano in eventi traumatici e non prevedibili nella vita del fanciullo che necessariamente trascendono il normale e comprensibile disagio del rimpatrio suo o del suo familiare".



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Autorità giudiziaria: Tribunale per i minorenni di Roma

Estensore: Cottatellucci

Tipo e data provvedimento: ordinanza 18 settembre 2009

Sommario: dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale del comma terzo dell’art.13 del D. Lgs. 25 luglio 1998 n. 286 per contrasto con gli artt. 2, 10 comma secondo, 30 comma secondo e 117 comma primo della Costituzione, nella parte in cui non prevede che, prima di eseguire l’espulsione, l’autorità procedente debba richiedere il nulla osta al Tribunale per i minorenni quando destinatario del provvedimento espulsivo sia il genitore di un minore nei confronti del quale il Tribunale ha emesso provvedimento incidente sulla potestà ai sensi degli artt.333 e 330 c.c.




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Autorità giudiziaria: Corte di Cassazione

Estensore: Salvago

Tipo e data provvedimento: sentenza 26 marzo 2010, n. 7281

Sommario: riprendendo la precedente Cass. n. 3804/2010 (est. Dogliotti), dalle cui conclusioni non si discosta, chiarisce con particolare ampiezza le modalità di rappresentanza del minore nella procedura di adottabilità nelle varie situazioni possibili (genitori che conservano la potestà; potestà dei genitori sospesa con nomina di tutore; tutore nominato in conflitto di interessi, da dimostrare in concreto, con il minore e nomina del curatore speciale), rettificando l'indirizzo espresso da Cass. n. 10228/2009 (est. Giancola) e specificando gli effetti processuali delle relative nullità.



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Autorità giudiziaria: Corte di Cassazione

Estensore: Salvago

Tipo e data provvedimento: sentenza 26 marzo 2010, n. 7282

Sommario: affronta vari problemi di attualità del procedimento di adottabilità, come modificato dalla legge 149 del 2001: a) ambito e modalità di attuazione del diritto di difesa di genitori e parenti (anche rispetto alle relazioni di indagine dei servizi locali); b) audizione degli affidatari e conseguenze dell'effettuazione in assenza di contraddittorio; c) natura, portata ed effetti dell'audizione del minore e modalità con cui procedere alla stessa (se del caso, a determinate condizioni, in assenza delle parti); definizione dello stato di abbandono, a determinare il quale contribuiscono anche i "vissuti" psicologici del minore rispetto ai componenti della famiglia di origine.



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Autorità giudiziaria: Corte di Cassazione

Estensore: Dogliotti

Tipo e data provvedimento: sentenza 22 genaio 2010, n. 1107

Sommario: quando il curatore speciale rappresenta il minore nel processo, la prassi ha condotto per esigenze di semplificazione alla nomina di un avvocato e, dunque, nello stesso soggetto coesistono la posizione di rappresentante del minore e di difensore, ma le due funzioni resanto concettualmente ed operativamente distinte; di conseguenza, il curatore speciale, sia o non sia avvocato, potrà nominare un difensore.



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Autorità giudiziaria: Corte d'Appello di Brescia

Estensore: Lendaro

Tipo e data provvedimento: ordinanza 10 febbraio 2010

Sommario:
solleva eccezione di legittimità costituzionale dell’art. 250 c.c. per la mancata previsione per il figlio infra-sedicenne di adeguate forme di "tutela" dei suoi preminenti personalissimi diritti, nella specie di autonoma rappresentazione e difesa in giudizio, diritti costituzionalmente garantiti, e per il contrasto della disposizione normativa con gli artt. 2, 3, 24, 30, comma 3, 31, comma 2, e 111 della Costituzione.



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Autorità giudiziaria: Corte di Cassazione

Estensore: Cultrera

Tipo e data provvedimento: sentenza 10 marzo 2010, n. 5856

Sommario:
contrariamente a quanto stabilito da Cass. 16.10.2009, n. 22080 (vedi) e Cass. 19.1.2010, n. 823, la sentenza afferma che i «gravi motivi connessi con lo sviluppo psico-fisico del minore» devono essere determinati da situazioni di emergenza e non possono invece derivare da circostanze di «tendenziale stabilità» come la frequenza della scuola da parte dei minori e il processo educativo formativo che rientrano nell'«essenziale normalità» e non fanno dunque scattare la tutela prevista dall'articolo 31 del Testo unico sull'immigrazione.



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Autorità giudiziaria: Corte di Cassazione

Estensore: Dogliotti

Tipo e data provvedimento: sentenza 17 febbraio 2010, n. 3804 (in senso conforme Cass., 17.2.2010, n. 3805, est. Dogliotti)

Sommario:
a) la previsione di cui all’art. 8, comma 4, della legge n. 184/83, di un' "assistenza legale " del minore, fin dall'inizio del procedimento, senza indicare modalità alcuna al riguardo (a differenza della posizione dei genitori o dei parenti), non significa che debba nominarsi un difensore d'ufficio al minore stesso, all'atto della apertura del procedimento. Il minore è dunque parte a tutti gli effetti del procedimento, fin dall'inizio, ma, secondo le regole generali, e in mancanza di una disposizione specifica, sta in giudizio a mezzo del rappresentante, e questi sarà il rappresentante legale, ovvero, in mancanza o in caso di conflitto di interessi, un curatore speciale;