Tribunale per i minorenni di Roma, ordinanza 17-30 settembre 2010 - sul mancato esonero dell'obbligo dell'autorità giudiziaria di denuncia per il reato previsto dall'art. 10 bis del D.Lgs n. 286/98 (15.11.10)
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Autorità giudiziaria: Tribunale per i minorenni di Roma
Estensore: Cottatellucci
Tipo e data provvedimento: ordinanza 17-30 settembre 2010
Sommario: dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma quinto, del D. Lgs. 25 luglio 1998 n. 286 nel combinato disposto con gli art. 10 bis del D. Lgs n. 286 del 1998 e dell'art. 331, comma quarto, c.p.p. per contrasto con gli artt. 2, 11, 24 comma primo e 117 comma primo della Costituzione, nella parte in cui non è previsto che nel caso sia proposta azione giudiziaria finalizzata alla tutela di diritti fondamentali della persona, l'autorità giudiziaria non sia tenuta nè all'obbligo di redigere ed effettuare la denuncia al pubblico ministero di cui all'art. 331 comma quarto c.p.p. nè ad alcuna segnalazione all'autorità amministrativa competente all'emissione del provvedimento di espulsione