Autorità giudiziaria: Corte di Cassazione
Estensore: Cultrera
Tipo e data provvedimento: sentenza 10 marzo 2010, n. 5856
Sommario:
contrariamente a quanto stabilito da Cass. 16.10.2009, n. 22080 (vedi) e Cass. 19.1.2010, n. 823, la sentenza afferma che i «gravi motivi connessi con lo sviluppo psico-fisico del minore» devono essere determinati da situazioni di emergenza e non possono invece derivare da circostanze di «tendenziale stabilità» come la frequenza della scuola da parte dei minori e il processo educativo formativo che rientrano nell'«essenziale normalità» e non fanno dunque scattare la tutela prevista dall'articolo 31 del Testo unico sull'immigrazione.
Testo: vedi (dal sito Guida al diritto - Il Sole 24 ore)