Autorità giudiziaria: Corte di Cassazione
Estensore: Dogliotti
Tipo e data provvedimento: sentenza 17 febbraio 2010, n. 3804 (in senso conforme Cass., 17.2.2010, n. 3805, est. Dogliotti)
Sommario:
a) la previsione di cui all’art. 8, comma 4, della legge n. 184/83, di un' "assistenza legale " del minore, fin dall'inizio del procedimento, senza indicare modalità alcuna al riguardo (a differenza della posizione dei genitori o dei parenti), non significa che debba nominarsi un difensore d'ufficio al minore stesso, all'atto della apertura del procedimento. Il minore è dunque parte a tutti gli effetti del procedimento, fin dall'inizio, ma, secondo le regole generali, e in mancanza di una disposizione specifica, sta in giudizio a mezzo del rappresentante, e questi sarà il rappresentante legale, ovvero, in mancanza o in caso di conflitto di interessi, un curatore speciale;
b) l’art. 5 della Convenzione di Strasburgo prevede la possibilità per il minore di chiedere l’assistenza da parte di una persona appropriata, di sua scelta, per aiutarlo ad esprimere la sua opinione; di chiedere personalmente o per il tramite di persone od organi, la designazione di un rappresentante speciale, se del caso un avvocato; di designare un suo rappresentante; di esercitare in tutto o in parte le prerogative di una parte, nei procedimenti che lo riguardano, ma le previsioni dell’art. 5 sono soltanto “raccomandate” ai legislatori nazionali e richiederebbero una disciplina ad hoc per poter essere efficaci nell’ordinamento interno.
Testo: vedi