Autorità giudiziaria: Corte di Cassazione
Estensore: De Chiara
Tipo e data provvedimento: sentenza 11 gennaio 2013, n. 601
Sommario:
- Con l’affidare ai servizi sociali il compito di disciplinare le modalità degli incontri genitore – figlio, il Tribunale non abdica al potere spettantegli ai sensi dell’art. 155 c.c., dove – seppur in modo non dettagliato – fornisca comunque delle istruzioni al Servizio delegato; inoltre, la facoltà concessa ai servizi di ampliare le modalità e la durata di tali incontri, sino a giungere eventualmente anche a incontri liberi, non costituisce un limite al diritto del genitore, bensì una disposizione a lui favorevole, che la solleva dall’onere di richiedere la concessione di detto ampliamento al giudice, il cui intervento, peraltro, resta necessario in caso di valutazione negativa da parte dei servizi.
- Costituisce un mero pre-giudizio quello per cui sia dannoso per l’equilibrato sviluppo del bambino il fatto di vivere in una famiglia incentrata su una coppia omosessuale. In tal modo si dà per scontato ciò che invece è da dimostrare, ossia la dannosità di quel contesto familiare per il bambino, che correttamente la Corte d'appello ha preteso fosse specificamente argomentata.
Testo: vedi