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“Abuso sui minori e giustizia degli adulti”

La pubblicazione di Save the Children dall’emblematico titolo “Abuso sui minori e giustizia degli adulti” rappresenta il risultato di un progetto Daphne che ha coinvolto le Save the Children di nove paesi dell’area europea (Danimarca, Finlandia, Germania, Grecia, Islanda, Italia, Romania, Spagna e Svezia). Il rapporto prende in esame le modalità di tutela dei diritti del minore vittima di abuso sessuale nell’ambito dei procedimenti penali per verificare fino a che punto la prassi e le norme in vigore rispondono alle esigenze, ai diritti e alle capacità del minore.



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La Convenzione europea sull’esercizio dei diritti dei fanciulli e la legge di ratifica (l. 20 marzo 2003 n. 77)
Luigi Fadiga*

1. La Raccomandazione 1121(1990) e le origini della Convenzione Del tutto in sordina, il 1° novembre scorso, la Convenzione Europea sull’esercizio dei diritti dei fanciulli fatta a Strasburgo il 25 gennaio 1996 e ratificata con legge 20 marzo 2003 n. 77, è finalmente entrata in vigore anche nel nostro Paese. Si tratta di un documento di grande importanza, suscettibile di introdurre negli ordinamenti degli Stati ratificanti incisive innovazioni talvolta anticipatrici del costume, e comunque sintomatiche dei profondi mutamenti in corso nei modelli familiari: meritevoli quindi, anche in Italia, di attenzione e di discussione.



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Gli interventi del Tribunale per i minorenni nelle situazioni di abuso sessuale sui minori: coordinamento con il procedimento penale e esigenze di sostegno alla vittima.

Cesare Castellani*

1. – Spetta al Tribunale per i minorenni il compito di disporre misure, di varia portata, a protezione del minore in presenza di condotte pregiudizievoli da parte degli esercenti la potestà genitoriale, tra le quali rientrano, in tutta evidenza, anche le violenze e gli abusi sessuali (artt. 330, 333 seg. c.c., art. 10 legge 4 maggio 1983 n. 184, modif. dalla legge 28 marzo 2001 n. 149).



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TRIBUNALE PER I MINORENNI PER L'EMILIA ROMAGNA IN BOLOGNA

Bologna, 9 dicembre 2003

A tutti i Giudici Togati ed Onorari

Oggetto: Messe alla prova e interventi ex art.27 del DL.vo 272/89 di attuazione del DPR 448/88 Cod. Proc. Pen. Minorile

L’art. 28 del CPP Min., nel prevedere la possibilità di sospendere il processo e mettere alla prova, dispone che “il giudice affida il minorenne ai servizi minorili dell’amministrazione della giustizia per lo svolgimento, anche in collaborazione con i servizi locali, delle opportune attività di osservazione, trattamento e sostegno”. In base all’art.27 delle disposizioni di attuazione: “il presidente del collegio riceve le relazioni dei servizi e ha il potere, delegabile ad altro componente del collegio, di sentire, senza formalità di procedura, gli operatori e il minorenne”.




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DIRITTI DEI MINORI SERVE CHIAREZZA

(articolo pubblicato sul quotidiano " La Gazzetta del Mezzoggiorno")

Con la legge 20 marzo 2003 n.77 è stata ratificata e resa esecutiva in Italia la Convenzione europea di Strasburgo del 25/1/1996 sull’esercizio dei diritti dei minori: essa è diventata, quindi, legge vigente nel nostro ordinamento.

Pur trattandosi di un testo estremamente sintetico e sbrigativo, esso non mancherà di avere rilevanti ripercussioni sulle riforme familiare e minorile attualmente in discussione dal Parlamento. Com’è noto, si tratta di due filoni di riforme che, pur attenendo a temi tra loro strettamente connessi, sono stati finora gestiti con una totale quanto inaccettabile separatezza tra loro: l’una riguarda i disegni di legge Castelli sulla giustizia minorile, l’altra la riforma dell’affidamento dei figli in caso di separazione coniugale con l’introduzione del cd. affidamento condiviso.




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Il giudice onorario minorile nelle circolari del Consiglio Superiore della Magistratura: identità, competenze e autonomia.
- Piera Serra -

L'identità dell'onorario minorile

Come è noto, la figura del giudice minorile onorario venne fondata nel nostro diritto contestualmente all'istituzione dei tribunali per i minorenni [L'art. 2 del r.d.l. 20 luglio 1934 n.1404 prevedeva in ogni sede di corte d’appello o sezione distaccata un tribunale per i minorenni "composto da un magistrato, avente grado di consigliere di corte d'appello, che lo presiede, da un magistrato avente grado di giudice e da un cittadino benemerito dell'assistenza sociale, scelto tra i cultori di biologia, di psichiatria, di antropologia criminale, di pedagogia"; l'art. 5, istituendo la corte d'appello per i minorenni, disponeva che essa "funziona con l'intervento di un privato cittadino, avente i requisiti previsti dall'art. 2"; nell’art. 6 tale cittadino veniva indicato come "componente privato".



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MINORI E GIUSTIZIA IN ITALIA ALLA LUCE DELLE RACCOMANDAZIONI DEL COMITATO ONU PER I DIRITTI DELL’INFANZIA

Il Comitato ONU per i diritti del fanciullo ha reso pubbliche lo scorso 31 gennaio le proprie considerazioni sullo stato di applicazione della Convenzione sui diritti del fanciullo (CRC) in Italia, alla luce di quanto scritto nel secondo Rapporto del Governo Italiano e quanto discusso nell’incontro con una numerosa delegazione governativa composta da rappresentanti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Centro nazionale di documentazione e analisi per l’infanzia e l’adolescenza, del Ministero della Sanità, del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, del Ministero della giustizia e dell’Istat, nella seduta pubblica svoltasi a Ginevra il 16 gennaio.



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L’ultima risoluzione della Commissione per le libertà e i diritti dei cittadini, la giustizia e gli affari interni del Parlamento europeo sulla situazione dei diritti fondamentali nell'Unione europea

La risoluzione del Palamento europeo approvata in data 15 gennaio 2003, ha per oggetto la tutela dei diritti dell’uomo, in particolare l’attuazione della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea (qui di seguito Carta).

Si tratta di un atto complesso di oltre 50 pagine che, a seguito della verifica dello stato di attuazione dei diritti dell’uomo negli Stati membri, analizza e approfondisce i singoli diritti contenuti negli articoli della Carta riportando di volta in volta raccomandazioni specifiche.

Vengono innanzi tutto richiamati i vari trattati che tutelano i diritti dell’uomo, sollecitando i singoli Stati membri che non lo hanno ancora fatto a firmarli e a ratificarli.