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Diritti dei minori sevrve chiarezza, di Franco Occhogrosso (14.10.03)

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DIRITTI DEI MINORI SERVE CHIAREZZA

(articolo pubblicato sul quotidiano " La Gazzetta del Mezzoggiorno")

Con la legge 20 marzo 2003 n.77 è stata ratificata e resa esecutiva in Italia la Convenzione europea di Strasburgo del 25/1/1996 sull’esercizio dei diritti dei minori: essa è diventata, quindi, legge vigente nel nostro ordinamento.

Pur trattandosi di un testo estremamente sintetico e sbrigativo, esso non mancherà di avere rilevanti ripercussioni sulle riforme familiare e minorile attualmente in discussione dal Parlamento. Com’è noto, si tratta di due filoni di riforme che, pur attenendo a temi tra loro strettamente connessi, sono stati finora gestiti con una totale quanto inaccettabile separatezza tra loro: l’una riguarda i disegni di legge Castelli sulla giustizia minorile, l’altra la riforma dell’affidamento dei figli in caso di separazione coniugale con l’introduzione del cd. affidamento condiviso.

Il quadro che scaturisce dalla situazione prospettata risulta notevolmente complesso e contraddittorio, pur volendo limitare l’analisi ai soli profili minorili.

1) Il discorso più significativo riguarda la gestione dell’ascolto del minore. La proposta Paniz sull’affidamento condiviso non lo prevede; il disegno Castelli sulla giustizia minorile lo prevede in forma protetta per i soli procedimenti limitativi o ablativi della potestà genitoria; la Convenzione di Strasburgo stabilisce che l’autorità giudiziaria, prima di prendere una decisione che coinvolge un minore che abbia sufficiente discernimento, deve accertare che egli abbia avuto tutte le informazioni pertinenti, deve poi consultarlo di persona nei casi che lo richiedono “se necessario in privato oppure tramite persone o organismi” e inoltre “deve tenere nel debito conto l’opinione da lui espressa”;

2) la proposta Paniz ed il disegno di legge Castelli continuano a parlare di “potestà genitoria”, mentre la Convenzione di Strasburgo, in linea con i Paesi europei più avanzati, parla di “responsabilità genitoria”;

3) la Convenzione dispone che il giudice proceda rapidamente ad assicurare l’esecuzione delle decisioni: nulla di tutto ciò è previsto dalle proposte di riforma;

4) essa prevede inoltre che il minore, nei casi di conflitto d’interesse, possa chiedere la nomina di un curatore speciale e che tale nomina possa essere effettuata in tali casi anche d’ufficio dal giudice; riconosce anche al figlio il diritto di chiedere la nomina di un avvocato; mentre la nostra legislazione prevede il diritto del minore ad essere assistito da un difensore a spese dello Stato solo nei procedimenti relativi alla potestà genitoria (una tale disciplina non è ancora entrata in vigore); mentre ciò non è previsto nei procedimenti di separazione tra coniugi, malgrado la Corte Costituzionale abbia riconosciuto al figlio il ruolo di parte processuale anche in questi giudizi.

Com’è agevole arguire, c’è necessità di mettere ordine in una situazione per molti versi confusa e contraddittoria: e soprattutto occorre che la cultura giuridica non minorile impari a riconoscere ai minori spazi maggiori per una tutela effettiva dell’esercizio dei loro diritti.

Franco Occhiogrosso