Sentenza del TAR Lazio in ordine alla nomina del Presidente del Tribunale per i minorenni di Caltanissetta
Con sentenza depositata l’11-3-2004 il Tar del Lazio ha accolto il ricorso proposto da Piergiorgio Ferreri avverso la delibera del CSM di nomina del collega Antonio Novara a presidente del Tribunale per i minorenni di Caltanissetta.
Novara era stato nominato al Plenum del 16-1-2003 con una maggioranza ristretta ( un solo voto in più rispetto a Ferreri ).Novara, meno anziano di un concorso, vantava una esperienza maturata presso diversi uffici giudicanti ed un esperienza in materia minorile coltivata esclusivamente presso la sezione minorenni della Corte di Appello di Palermo.Ferreri presentava un curriculum professionale improntato ad una netta scelta a favore della specializzazione avendo svolto le funzioni di giudice presso il Tribunale per i Minorenni di Milano per quasi un decennio e successivamente per altri quattordici anni presso il TM di Palermo, dedicandosi ad un’intensa attività scientifica e culturale, oltre che associativa ai livelli più elevati.Ferreri aveva inoltre retto la presidenza del TM di Palermo quale reggente per circa dieci mesi.
La delibera di nomina di Novara motivava la scelta indicando come negativa la prolungata esperienza nel settore minorile, indicata quale forma di “ingabbiamento monoculturale”.
La sentenza del Tar del Lazio ha inteso ristabilire criteri ed indicazioni che lo stesso CSM si era dato attraverso la circolare n. 13000/99 sul conferimento degli incarichi direttivi, riaffermando che, a parità di profili professionali generali fra i candidati, debba ritenersi elemento essenziale quello della valorizzazione della professionalità e competenza specifica nel settore per cui occorre conferire l’incarico e che tale aspetto deve essere preso in considerazione in via prioritaria, ancorchè non esclusiva, data anche la specialità del settore minorile.
La sentenza nel ritenere non comparabile l’esperienza minorile di Ferreri rispetto a quella di Novara, ha ritenuto la delibera viziata da violazione di legge ed eccesso di potere, definendo illogica ed irragionevole la motivazione della stessa nella parte in cui definisce la specializzazione nella materia quale fattore negativo di giudizio tale da annullare anche gli altri requisiti richiesti dalla circolare, quali l’anzianità e le pregresse esperienze professionali, così da portare il CSM ad assegnare il posto ad altro candidato, che non ha mai svolto funzioni di giudice minorile di primo grado.