Il Tribunale per i minorenni di Firenze: "...(omissis) dichiara tuttora rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 28, comma 7, della legge 4/5/1983 n. 184, nella parte in cui esclude la possibilita’ di autorizzare l’adottato all’accesso alle informazioni sulle origini senza avere previamente verificato la persistenza della volonta’ di non volere essere nominato da parte della madre biologica, per contrasto con gli artt.2, 3 e 32 della Costituzione..."