Avv. Cynthia de Conciliis responsabile dell'area penale del diritto minorile della Camera Minorile di Roma.
La Camera Minorile di Roma è un'associazione forense che opera nel campo del diritto minorile e di famiglia. Ha tra gli scopi associativi lo studio e la ricerca nell'ambito delle suddette discipline, la formazione e l'aggiornamento, anche interagendo con le altre professionalità interessate alle problematiche dell'età evolutiva, con attenzione ai mutamenti sociali in corso ed alla evoluzione in senso multietnico della società civile. Dal 1999, anno della sua costituzione, la Camera Minorile ha promosso convegni, seminari e gruppi di studio rivolti all'autoformazione dei propri associati e all'aggiornamento professionale degli Avvocati su temi di diritto di famiglia e minorile di significativa attualità.
La costituzione delle sezioni specializzate con competenza in materia minorile e per la famiglia, previste dal progetto 2517/C e relativi emendamenti. Profili di natura penale.
Con decreto n. 448/88 veniva emanato l’attuale sistema processuale penale minorile.
Il pregio di quel progetto consisteva nella apprezzabile idoneità di coniugare, nel nostro sistema processuale penale ordinario, i principi di garantismo processuale della Costituzione, nonché i principi della Convenzione Internazionale sui diritti dell’Uomo e delle Genti , e i principi internazionali previsti dalle regole minime per la giustizia minorile ( Pechino 1985). Tuttavia, apparve sin dalla prima fase di applicazione, che tale sistema processuale era perfettibile.
Quell’iniziale impianto processuale penale minorile, garantiva, pertanto, pur mantenendosi nell’ambito di una logica processuale garantista ,principi irrinunciabili che un sistema penale minorile deve avere: quali quelli della speditezza, scopi educativi; risposte gradatamente differenziate a seconda della situazione personale e soggettiva del minore. Mancava, e tuttora manca purtroppo, una previsione specifica dell’ordinamento penitenziario che non prevede quindi un sistema trattamentale specifico ed autonomo per i minori nella fase della esecuzione. Tuttavia la competenza è attribuita al medesimo Tribunale per i Minorenni sino all’età di venticinque anni del condannato
Il problema che emerse immediatamente riguardava la formulazione art. 1 del decreto in esame in quanto solo apparentemente rendeva le norme del processo minorile gerarchicamente superiori al processo ordinario al quale invece è stato di fatto subordinato. Infatti, ogni successiva modifica al codice di procedura penale ha modificato l’impianto originale spesso vanificando I principi di speditezza e riducendo la applicabilità di istituti a contenuto educativo .
Lo stesso si può affermare per l’effetto che ha avuto la modifica statutaria dell’art.111 Cost. che modificò la rilevanza e l’applicabilità nella udienza preliminare degli istituti che potevano definire il processo in tale fase. ( art.28. 27. Art, 98 c.p. perdono giudiziale).
Non è discutibile che le norme di rango costituzionale essendo gerarchicamente superiori possano modificare anche il processo minorile, ma va rilevato che il legislatore non si pose affatto il problema dei risvolti che tali modifiche avrebbero avuto in ambito minorile civile e penale e non verificò preventivamente se venivano garantiti interessi e diritti di tutela dei minori altrettanto costituzionalmente garantiti. Si intende sostenere che per effetto di una modifica e successive altre, l’originario progetto è sempre andato riducendosi e mutilandosi dei suoi strumenti fondamentali.
La difficoltà di definizione del processo in assenza di consenso del minore in udienza preliminare ,con le formule che implicitamente non negano la responsabilità in punto di fatto è uno degli effetti più evidenti. Altrettanto contrario alle finalità del procedimento minorile è che l’ effetto della applicazione assoluta e rigorosa del principio della terzietà del giudice (cfr. sentenze Corte Cost. n.311/97, 346/97, 290/98 che afferiscono proprio al processo minorile..) Infatti ora diventa difficile attuare specialmente nella fase dell’udienza preliminare, la riunione dei procedimenti che comporterebbero un unico intervento del giudice onde poter applicare contestualmente istituti quali la messa alla prova o talvolta verificare in modo più efficace il profilo psicologico del minore e valutarne il livello di maturità.
Un ulteriore esempio che si vuole evidenziare è quanto sia poco compatibile con le finalità del giudizio penale minorile, l’applicazione dell’art. 64 c.p.p novellato dalla L .1.3.03 n63 ( giusto processo) . Per effetto di tale norma il giudice deve avvisare il minore prima di interrogarlo anche in sede di convalida, nonché tutte le altre volte che dovrà rendere dichiarazioni a) che le sue dichiarazioni potranno sempre essere utilizzate nei suoi confronti b)omissis c) se renderà dichiarazioni su fatti che concernono la responsabilità di altri, assumerà, in ordine a tali fatti, l’ufficio di testimone, salve le incompatibilità previste dall’articolo 197 e le garanzie di cui all’articolo 197 bis.
Tale complesso messaggio non è mai compreso dai ragazzi che rimangono interdetti e non sanno quale scelta processuale attuare.
E’ necessario premettere che la confessione , la quale ovviamente deve essere frutto di una libera scelta consapevole e pienamente accettata , è spesso per il minore che si trova nel circuito penale una scelta di accettazione del proprio errore ed è una crescita nel senso della autoresponsabilizzazione. Spesso l’ammissione di responsabilità è vissuta quale motivo per rimediare e correggersi In tale ottica, la confessione spontanea ha una particolare valenza pedagogica e spesso è il punto di partenza per la messa alla prova o il presupposto per una prognosi favorevole per il futuro.
Inoltre, bisogna ricordare che l’orientamento prevalente sostiene che non sia possibile ed opportuno applicare l’ art.28 in mancanza di una assunzione della propria responsabilità; Il rischio di vedersi ascoltato come testimone nel processo dei coimputati spesso maggiorenni senza neppure potersi avvalere della facoltà di non rispondere nel processo connesso, con tutti i rischi e le pressioni che proprio i più deboli e minori più a rischio corrono , evidenziano quale sia stato l’errore di aver reso gerarchicamente il processo minorile subordinato al processo ordinario.
Di fatto accade che nei procedimenti complessi i minori pur desiderando ammettere e iniziare a collaborare preferiscano, almeno nella fase della convalida dell’arresto, di avvalersi della facoltà di non rispondere ,con l’evidente effetto di ritardo nelle indagini e con il ritardare gli interventi di sostegno e la possibile rielaborazione psicologica del loro gesto.
Tuttavia si intende sostenere che l’attuale sistema processuale minorile ha mantenuto la vitalità dei suoi istituti principali e delle finalità per le quali è stato concepito grazie ad una alta coscienza collettiva di tutti gli operatori di tale sistema , i quali sono attenti e culturalmente preparati nelle discipline afferenti alle problematiche della età evolutiva.
Al soggetto minore è riconosciuta la diversità e come tale , in quanto diverso ha diritto di essere giudicato ,da un giudice in grado di identificarlo nella sua diversa realtà esistenziale e psicologica poiché si trova in una fase evolutiva obbligata per ogni essere umano.
Più problematico e di difficile soluzione è stata la questione della difesa specializzata. originariamente prevista. Va rilevato che essa è prevista limitatamente ai difensori di ufficio e che purtroppo non sempre si è di fatto raggiunto l’intento previsto nella norma . Anche se tutti gli avvocati che si sono avvicinati professionalmente alla difesa di ufficio dei minori abbiano posto una particolare cura nella loro preparazione, e i Consigli dell’Ordine hanno predisposto adeguati strumenti attraverso i corsi istituzionali, tuttavia, l’elevato numero dei difensori inseriti nelle liste hanno vanificato quel principio e criterio di specializzazione che la norma voleva tutelare.
Si intende sostenere che il profilo formativo degli avvocati nel nostro sistema non è affidato ad un iter didattico di tipo tradizionale, ma è affidato alla lavoro congiunto che si fa all’interno degli studi professionali che si occupano prevalentemente e costantemente di un settore ,che è sempre in veloce evoluzione. La frequenza ad un corso di specializzazione è utile per un iniziale orientamento , ma non può essere sufficiente a garantire la specializzazione se è seguito solo da uno sporadico ed occasionale contatto con il settore di lavoro specifico.
Tale fenomeno è purtroppo quanto di fatto si è verifica quando il numero dei difensori di ufficio diviene troppo elevato. (Vi sono molti difensori che non hanno neppure più due o tre occasioni di presenza in un anno e che non si occupano di processo minorile oltre i rarissimi casi di difesa di ufficio, non avendo mai altre occasioni di trattare casi afferenti a discipline penalistiche neppure riguardanti gli adulti ).
La formazione corretta e specialistica la si ottiene solo confrontandosi e cimentandosi , con una costante e frequente casistica . Nel nostro sistema l’insegnamento del diritto è sempre astratto e teorico diversamente da quanto accade in altri ordinamenti e sistemi ove si parte sempre dalla casistica ( In ogni modo sarebbe utile da rilevare che la casistica nel settore minorile non può essere solo un astratto problema processuale ma è rappresentata da un problema di un minore che deve anche ricevere una risposta pedagogica mentre si confronta ed affronta le complesse regole di logica processuale ).
Quindi va rilevato che le norme, pur prevedendo necessaria la specializzazione , sono troppo generiche nell’ individuarne i parametri e i livelli.
All’esito di tale breve riflessione si intende sottolineare che con la modifica ed i relativi emendamenti al processo minorile e alla costituzione delle sezioni specializzate potrebbe venire vanificata anche quella sensibilità e cultura collettiva che rende ancora vitale ed efficace il D.P.R 448.88. Infatti, in caso di sezioni specializzate nei capoluoghi di provincia proprio per effetto della terzietà del giudice ,è numericamente impossibile che tutti i magistrati che si occuperanno del minore nelle varie fasi del processo penale siano giudici che sono prevalente o esclusivamente incaricati per settore minorile penale. Soprattutto nei capoluoghi di provincia il processo penale minorile verrà trattato da magistrati che si occupano prevalentemente di diritto di famiglia e solo occasionalmente di processi penali minorili perdendo quindi la grande ricchezza del contatto costante e diretto con i ragazzi e comunque vanificando quella ricchezza culturale specifica che solo una alta casistica e possibile pretendere e garantire.
Medesimo effetto vi sarà anche per la avvocatura la cui già difficile specializzazione sarà definitivamente vanificata dall’esiguo numero di casi ., con il risultato che la difesa del minore in nulla si differenzierà da quella dell’adulto.
Infine, si vuole evidenziare che la modifica di cui al progetto n.2517/C è difficile comprensione ed interpretazione soprattutto per quanto attiene alle conseguenze sul Tribunale di Sorveglianza nonché sul Magistrato di Sorveglianza. Infatti, dall’esame del progetto e dalla carenza di ogni specifica previsione di tale organo giudicante emerge come neppure l’unitarietà del giudice che si occupa del minore deviante verrà raggiunta.
In mancanza di una precisa disposizione sul punto ed interpretando in senso letterale il termine "CONTROVERSIA " sembrerebbe ricadere nella competenza del giudice ordinario la funzione del giudice di sorveglianza. Infatti la norma prevede la competenze per le sezione specializzate solo per ciò che è afferente alle "controversie" e cioè al contenzioso quindi al merito. Potrebbe affermarsi quindi non essere inclusa per le sezioni specializzate la funzione del giudice di sorveglianza . Di conseguenza tale funzione sarebbe esercitata dal Tribunale di Sorveglianza, e dal Magistrato di Sorveglianza ordinario che dovrà occuparsi di tutte le competenze anche per i minorenni.
L’effetto della eliminazione del Tribunale per i Minorenni con competenza distrettuale a favore di una sezione specializzata in ogni capoluogo sembrerebbe travolgere anche la funzione del Tribunale di Sorveglianza che era attribuita al Tribunale per i Minorenni, in quanto Tribunale con competenza distrettuale che coincideva con quella della Corte di Appello. Per quanto attiene al Magistrato di sorveglianza la cui competenza è legata al luogo di espiazione non è prevista alcuna norma specifica.
Tuttavia, si auspica che in ogni caso venga data una interpretazione di buon senso alle norme e che possa intendersi che la sezione specializzata prevista nel progetto, con sede nel medesimo distretto della corte di Appello possa fungere da Giudice di Sorveglianza con competenza distrettuale. Non è ravvisabile nel contesto del progetto in esame una terza interpretazione nel senso di configurare la possibilità di una sezione specializzata per i minorenni presso il Giudice di Sorveglianza ordinario.
Da tutto ciò consegue che gli effetti delle scelte del legislatore ,anche nella più favorevole delle ipotesi interpretative, comporteranno la precarietà di quella cultura minorile che, con il processo penale minorile, è stata il vanto del nostro ordinamento e che di fatto ha permesso di risolvere ed intervenire in moltissimi casi ,nei quali proprio la carenza normativa in sede civile ed amministrativa aveva lasciato molti minori privi di ogni tutela e sostegno e senza una reale possibilità di intervento che non dipendesse necessariamente dalla sussistenza di procedimenti ablativi o limitativi della potestà parentale.