ALCUNE RIFLESSIONI SULL’EMENDAMENTO AI DDL GOVERNATIVI DEL 14.3.2003
A “sorpresa”, e contemporaneamente alla emanazione del c.d.“maxiemendamento sull’ordinamento giudiziario”, è stato proposto il 14.3.2003 un emendamento ai disegni di legge 2517 e 2501, mentre era in discussione dinanzi alla Commissione Giustizia della Camera il testo unificato di essi.
Tale emendamento è stato presentato come espressione della disponibilità al dialogo con le opinioni dissenzienti ( rispetto agli originari disegni di legge del marzo 2002 ), tra le quali vanno ricomprese anche quelle di alcuni esponenti delle forze parlamentari della stessa maggioranza.
Peraltro, da un esame del testo, emerge che i punti nodali del dissenso – sintetizzabili nella necessità che la giurisdizione civile e quella penale per i minori non venga separata, nell’esigenza di mantenere e valorizzare le professionalità dei giudici onorari, e, conseguentemente, nel bisogno di evitare qualsiasi attenuazione della specializzazione dell’organo giudiziario competente per l’intera materia - sono stati solo parzialmente compresi.
Dei tre punti sopra richiamati, invero, è stato accolto soltanto il primo. L’emendamento propone, infatti, l’unificazione delle attuali competenze penali del Tribunale per i Minorenni con le competenze civili già devolute nell’originario disegno di legge del marzo 2002 a sezioni specializzate da istituire presso i Tribunali ordinari e le Corti d’appello. Il Tribunale per i Minorenni verrebbe pertanto del tutto abolito.
La formulazione della norma prevede che “sono attribuite alla competenza delle sezioni specializzate tutte le controversie di competenza del tribunale per i minorenni in materia civile, penale ed amministrativa, nonché quelle attualmente devolute alla competenza del giudice tutelare e del tribunale ordinario in materia di rapporti di famiglia e minori” ( art. 2 emendamento ). Segue l’elencazione di una serie di procedimenti di volontaria giurisdizione attualmente trattati dal T.O ( formazione e rettificazione degli atti di stato civile; procedimenti di interdizione ed inabilitazione; procedimenti per la dichiarazione di assenza e morte presunta ed accertamenti e trattamenti sanitari obbligatori di competenza dell’autorità giudiziaria ) anch’essi devoluti alla istituenda sezione specializzata.
Premesso che dalla lettera della norma in esame non è chiaro se tra “le competenze attualmente devolute al tribunale ordinario in materia di famiglia e minori” debbano ricomprendersi anche quelle penali in cui l’autore del reato sia maggiorenne ( e cioè i delitti di maltrattamenti in famiglia, gli abusi sessuali commessi nello stesso ambito e/o in danno di soggetti minore, etc ), si ritiene di dover dare alla modifica proposta una valutazione positiva, in quanto mantiene fermo quanto meno il principio che per i minori la giurisdizione penale e quella civile non devono essere separate, essendo indispensabile, nella celebrazione del processo, una valutazione prioritaria dell’evoluzione della persona, rispetto alla quale assumono grandissima rilevanza le dinamiche familiari.
Resta da dire che sarebbe stata certamente preferibile l’istituzione del Tribunale per la famiglia come organo giudiziario altamente specializzato nella materia, strada questa che, evidentemente, non si vuole o non si può perseguire. Si osserva, infatti, che la specializzazione proposta nell’emendamento appare già sulla carta grandemente attenuata, e dovrà poi fare i conti con le carenze operative che fin da ora si intravedono. E si passa, dunque, ad esaminare le altre modifiche introdotte, sulle quali si formula una valutazione decisamente critica. La sezione specializzata che ci si propone di istituire appare più un giudice della “persona” che un giudice per la famiglia ed i minori. Pur volendosi condividere tale impostazione, non può sottacersi che sarebbe stato necessario che la vastità delle competenze ad essa demandate fosse accompagnata dalla eliminazione assoluta ed inderogabile di qualsiasi distrazione dei giudici che la compongono dai compiti assegnati, e da un potenziamento dell’organico.
L’impostazione dell’emendamento, viceversa, sembra andare in direzione del tutto opposta. Si prevede,infatti, che ai giudici assegnati alle sezioni possano essere devoluti, seppur con adeguata motivazione ed in casi eccezionali, anche altri affari civili, purchè ciò non comporti ritardo nella trattazione delle controversie familiari. Come al solito la formulazione della norma è dotata di sufficiente ambiguità per lasciar spazio ad una sua applicazione dilatata, in considerazione, tra l’altro delle condizioni ancora critiche in cui versa la giurisdizione civile in alcuni Tribunali, soprattutto quelli di medie dimensioni, tanto da potersi spesso configurare uno stato di necessità.
Ma vi è di più. Si propone, infatti, un notevole ridimensionamento dei compiti dei giudici onorari, che, oltre a poter essere nominati solo tra specializzati in psicologia o neuropsichiatria infantile, nei procedimenti civili non potranno più svolgere istruttorie e, tantomeno comporre il collegio ( formato da tre magistrati togati ): avranno infatti il solo compito “di delineare il profilo psicologico del minore e svolgere le audizioni nelle procedure di adozione”. Nelle controversie in materia penale, invece, pur se numericamente ridotti, si prevede la loro partecipazione in camera di consiglio ( e si presuppone anche nella fase dibattimentale, seppur svolta a porte chiuse: in questo la formulazione della norma presenta una “strana” imprecisione ).
Oltre a doversi segnalare una eccessiva restrizione delle specializzazioni del giudice onorario, il netto ridimensionamento dei compiti da svolgere e l’esclusione dalla camera di consiglio civile renderanno estremamente difficoltosa la trasmissione del loro sapere nelle decisioni. Le circoscritte competenze che vengono loro attribuite dovranno essere “riversate” nella camera di consiglio attraverso ( si presume ) delle relazioni scritte, la cui acquisizione comporterà un allungamento dei tempi, anche per la necessità – che potrà verificarsi – si rinviare per chiarimenti su punti oscuri. In buona sostanza, l’intenzione di far funzionare il giudice onorario come un consulente appare giuridicamente scorretta ( c’è da chiedersi a quale norma vigente nel nostro codice può essere ricondotta l’acquisizione, ad es., di un profilo psicologico del minore proveniente da un soggetto che non è consulente tecnico, non fa parte dei servizi sociali e non può, dunque, essere considerato come un ausiliare del giudice – v. art. 8 stesso emendamento - , nè compone, come relatore, la camera di consiglio ) , e assolutamente negativa sotto il profilo della funzionalità dell’organo.
A tale proposito vale solo la pena di osservare che il CSM, in una recente circolare DEL 10.1.02 ( Prot. 798/2002 ), ed anche in altre precedenti, aveva precisato che il giudice onorario, in quanto componente del tribunale per i minorenni ( e tale rimane anche secondo l’emendamento – v. art. 4 ) doveva svolgere l’istruttoria e stendere i provvedimenti alla stessa stregua dei giudici togati, e che proprio per questo era raccomandata una particolare cura, da parte dei capi degli uffici, dell’aspetto giuridico della loro professionalità, necessariamente mancante in considerazione della loro diversa specializzazione.
Le modalità scelte per il recupero del loro ruolo – che era stato completamente soppresso nella originaria formulazione del disegno di legge – appaiono dunque inadeguate e funzionali ad un complessivo depotenziamento della istituenda sezione specializzata.
Ma la vera novità dell’emendamento è costituita da quella che, dopo una prima lettura, può definirsi una “sezione specializzata itinerante”. L’art. 6 ter prevede, infatti, che le sezioni specializzate vengano istituite presso tutti i Tribunali aventi sede nei capoluoghi di provincia e presso tutti i Tribunali il cui organico e carico di lavoro lo consentano , secondo i criteri individuati nel successivo art.7. Peraltro, “in considerazione di particolari esigenze, il Presidente della Corte d’Appello, sentito il consiglio giudiziario ed il consiglio dell’ordine degli avvocati, può disporre con provvedimento motivato che alcuni procedimenti di competenza della sezione specializzata siano trattati da quest’ultima presso un Tribunale in cui la sezione specializzata non sia stata costituita, quando il luogo in ragione del quale è determinata la competenza per territorio rientra nella circoscrizione del Tribunale medesimo e lo stesso abbia sede nel distretto”. Ciò significa che l’intera sezione specializzata istituita, ad esempio, presso il capoluogo di provincia, dovrà recarsi “in trasferta” presso il Tribunale del distretto che rientri nella sua circoscrizione ( quale, quella dell’ex Tribunale per i minorenni ora soppresso? ) e che ne sia privo, per la trattazione di alcuni particolari affari ( dai quali dovrebbero essere escluse le separazioni ed i divorzi, per espressa disposizione dell’art. 10 dell’emend., ma potrebbero rientrare anche alcuni affari penali ), in considerazione “di particolari esigenze” ( la lontananza e la scomodità per gli avvocati e le parti, potrà essere considerata tale ? ).
La sezione specializzata potrà essere quindi gravata anche del compito di viaggiare, con un dispendio di energie e di costi davvero spropositato. Anche questa novità appare dunque una forma di depotenziamento dell’organo ed andrà inevitabilmente a scapito della rapida soluzione delle controversie, e dell’efficienza complessiva della giurisdizione. L’emendamento meriterebbe anche altre osservazioni su punti secondari: quelle sviluppate investono gli aspetti principali della modifica proposta, che, francamente, appare un modo pasticciato di accontentare coloro che hanno opposto pesanti critiche ai progetti governativi originari, ma di mantenere, contemporaneamente ferma la manifestata intenzione di smantellare i Tribunali per i Minorenni.
Da ultimo, si rileva che il vero punto critico della giurisdizione civile minorile, e cioè l’insufficienza delle garanzie fornite dal rito camerale risulta del tutto ignorato: l’unico richiamo contenuto nell’art. 15 bis all’indicazione dei criteri cui il legislatore dovrà ispirarsi per modificare i procedimenti di cui all’art. 336 c.c. appare parziale e non tiene conto del fatto che le competenze civili in materia di minori e famiglia trattate con il rito camerale si ispirano, per lo più agli artt. 737 e segg. cpc., affatto oggetto di modifica.
Interessanti proposte erano invece contenute nel progetto Castagnetti, presentato alla Camera il 6.5.2002. Né alcun cambiamento significativo è stato pensato (salvo che la scarna previsione dell’art. 8 che ricomprende fra i compiti dei Servizi Sociali anche “l’assistenza all’esecuzione dei provvedimenti di consegna dei minori” ) per l’esecuzione dei provvedimenti emessi in sede civile nell’ambito familiare, problema questo irto di difficoltà e dal quale, oltretutto sembra sia partita la necessità di un frettoloso cambiamento della giurisdizione minorile.
Infine, deve rammentarsi che l’emendamento esaminato non modifica nulla del contenuto sostanziale del DDL 2501, presentato nel marzo 2002 in relazione alla giurisdizione penale. C’è da chiedersi che sorte avrà quel testo che conteneva, come sopra ricordato, un pesante intervento sui principi cardine del processo penale minorile.
Inoltre tutto tace in ordine all’abbassamento dell’età imputabile: cosa si intende fare?
Antonella Di Florio , Segretaria della sezione AMMF Sassari