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Documento AIMMF del 4 maggio 2002

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DOCUMENTO DELL’AIMMF SUI DISEGNI DI LEGGE GOVERNATIVI IN MATERIA DI RIFORME DELLA GIUSTIZIA MINORILE

Il Consiglio Direttivo dell’AIMMF, riunito in Roma con la partecipazione dei segretari delle sezioni distrettuali

Ø esaminati i disegni di legge governativi sulla riforma della giustizia minorile;
Ø rileva che la loro approvazione costituirebbe l’azzeramento dell’elaborazione culturale realizzata nell’ultimo mezzo secolo in materia minorile.

La realizzazione di una modifica e una razionalizzazione della legislazione esistente non può prescindere dal riconoscimento e piena attuazione di alcuni principi irrinunciabili, che devono necessariamente qualificare una magistratura specializzata:

1. Unità della giurisdizione minorile e della famiglia. Essa non risponde soltanto ad un’esigenza di razionalizzazione e funzionalità ma, anche, al riconoscimento dell’intima correlazione intercorrente tra le patologie familiari e le situazioni di disagio e devianza dei minori. E’ opportuno porre l’accento sull’impossibilità, in materia di minori, di scindere gli interventi giudiziari civili da quelli penali poiché, altrimenti, le misure penali rischierebbero di essere prevalentemente appiattite sulle loro finalità punitive. Infatti, poiché la persona nei cui confronti si procede è “unica”, ne consegue che è connaturata al procedimento civile e penale una reciproca osmosi, che offre una chiave di lettura unica e coerente sulle vicende della medesima “persona minorenne”.

2. Effettiva specializzazione con conseguente esclusività delle funzioni. L’effettiva specializzazione è qualificata, in tutte le materie che riguardano i diritti e la condizione personale dei minorenni, dalla presenza nei collegi dei giudici onorari. In materia minorile la loro presenza assume una valenza particolare: non basta la lettura di relazioni, né l’apporto di consulenti, o l’acquisizione di pareri, poiché solo la presenza di persone specializzate in discipline diverse può garantire che la decisione sia la sintesi di più conoscenze in una materia che non può essere giudicata soltanto in conformità a canoni giuridici. L’esclusività delle funzioni è indispensabile anche perché altrimenti i giudici, già oberati da un notevole carico di lavoro in materia civile, non potrebbero far fronte ad un ulteriore carico e finirebbero inevitabilmente con il privilegiare la materia civile ordinaria perché più conosciuta, più adatta ad un lavoro “da tavolino”, meno emotivamente coinvolgente, come dimostra l’esperienza dei giudici tutelari.

3. Valorizzazione dei servizi del territorio. Il ricorso a tale livello e ambito dei servizi evita ogni rischio di centralizzare in ambito distrettuale i servizi alla persona, con il conseguente riemergere di una funzione di mero controllo sociale e di pura assistenza. I servizi ministeriali, il cui organico è dimensionato soltanto sul carico di lavoro derivante dalla materia penale, non potrebbero svolgere veramente ed efficacemente entrambe le funzioni.

4. Necessità di modifiche procedurali. E’ necessario strutturare un procedimento unico per tutte le materie (salvo per quanto riguarda la materia dell’adozione, recentemente rivista) con le indispensabili diversità al fine dell’attuazione, non solo giurisprudenziale, degli articoli 24 e 111 della Costituzione.

5. Inefficacia di una maggiore caratterizzazione in senso punitivo della materia penale. Non è certo attuando una maggiore repressione che si può porre un freno alla delinquenza minorile, che tra l’altro non appare oggi di particolare gravità, se non sul fondamento di spinte emotive e irrazionali, da giustificare interventi di modifica, quasi si fosse in una fase d’emergenza.

Roma 4 maggio 2002 Il Presidente Armando Rossini