Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
- Comitato per i Minori Stranieri -
ART. 25 L. 30 luglio 2002 n. 189 "Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo".
La presente nota ha come obiettivo quello di fornire a tutti i soggetti istituzionali, implicati nella materia dei minori stranieri non accompagnati, prime indicazioni interpretative della norma, finalizzate ad una applicazione condivisa ed omogenea, secondo standard concordati, di quanto previsto dall'articolo 25 della L. 30 luglio 2002 n. 189 in materia di minori stranieri non accompagnati (allegato 1).
Tale nota è stata predisposta a seguito delle riunioni del Comitato del 5 e 13 settembre 2002 in sintonia con il programma del Comitato stesso che prevede l'elaborazione di linee guida per la definizione di standard dì accoglienza dei minori stranieri non accompagnati. A seguito delle prime verifiche ci si riserva pertanto di apportare le modifiche ed integrazioni opportune.
Ciò premesso si precisa che la normativa di cui all'articolo 25 della L. 30 luglio 2002 n. 189 integra e non modifica la norma precedente prevista dal Dlgs 286/98 e dal DPCM 535/99.
Le integrazione previste sono conformi alle indicazioni della Risoluzione del Consiglio d'Europa del 1997 la quale considera i minori non accompagnati come soggetti che si trovano in una situazione particolarmente delicata che richiede tutela e cure speciali particolarmente in materia di cure sanitarie e di scuola. Il citato articolo 25 della L. 30 luglio 2002 n. 189, quindi, deve necessariamente intendersi coordinato con quanto previsto dal DPCM 535/99 che assegna al Comitato compiti specifici sia per quanto riguarda la vigilanza sulle modalità di soggiorno dei minori stranieri non accompagnati (art. art 2, comma 2 lett. a, DPCM 535/99) sia per quanto concerne l'avvio delle indagini famigliari e all'esito di queste l'emissione di una decisione sulla permanenza o meno in Italia del minore straniero (art.2, comma 2 lettere f e g, DPCM 535/99).
Ciò premesso, analizzando quanto previsto dal citato articolo 25, si evidenzia altresì quanto segue: L'articolo 25 recita che: "il permesso di soggiorno (…) può essere rilasciato per motivi di studio o di accesso al lavoro ovvero di lavoro subordinato o autonomo, al compimento della maggiore età, sempre che non sia intervenuta una decisione del Comitato (…)”. Al riguardo il Comitato è dell'avviso che per "decisione del Comitato" debba intendersi una pronuncia del Comitato stesso che può concretizzarsi sia in un provvedimento di rimpatrio assistito che in un provvedimento che consenta al minore la permanenza sul territorio.
Tenuto conto delle integrazioni apportate dalla attuale normativa ne risulta il seguente iter procedurale:
1. ai sensi dell'articolo 28, comma 1 punto a) del DPR 31 agosto 1999 n. 394 "Regolamento di attuazione", ai minori stranieri non accompagnati al momento del loro rintraccio sul territorio è concesso un permesso di soggiorno per minore età. Tale permesso, secondo quanto previsto dalla circolare del Ministero dell'interno del 9 aprile 2001, ha carattere temporaneo per il periodo necessario all'espletamento delle indagini familiari e all'organizzazione del rimpatrio assistito.
Il Comitato avvia le indagini familiari, per il rintraccio della famiglia del minore nel Paese di origine e per verificare se sussistono le condizioni socio-familiari per un ricongiungimento del minore stesso con i propri genitori. Se le indagini familiari avviate dal Comitato verificano la possibilità di rientro del minore straniero nel paese di origine il Comitato stesso emette un provvedimento di rimpatrio assistito ed il minore sarà ricongiunto, con progetti specifici di inserimento, alla propria famiglia.
Nell'ipotesi in cui invece dalle indagini familiari emerge che il rimpatrio del minore non è opportuno, il Comitato, emette un provvedimento sulla base del quale il giudice tutelare o il Tribunale per i minorenni affida il minore ai sensi della L 184/83. Solo all’esito di tale affidamento disposto dalla autorità giudiziaria minorile le questure rilasciano al minore un permesso di soggiorno per affidamento.
Contestualmente il Comitato indica agli enti pubblici e a quelli privati gestori di progetti di avviare nei confronti del minore un progetto di integrazione sociale e civile della durata minima di due anni così come previsto dal citato articolo 25 della L. 30 luglio 2002 n. 189. (Al riguardo si evidenzia l'innovazione contemplata dalla nuova normativa ad integrazione della normativa precedente).
Ai fini applicativi occorre preliminarmente chiarire due punti: il primo concerne gli enti gestori del progetto. Al riguardo il Comitato sottolinea che il registro previsto nell'articolo 25, "ente pubblico o privato (...) iscritto nel registro istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 52 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394", è quello che fa riferimento alla prima sezione nella quale, così come previsto nella lettera a) del citato articolo 52 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394", sono iscritti associazioni ed enti e altri organismi privati che svolgono attività per favorire l'integrazione sociale degli stranieri. Comunque il Comitato evidenzia che la norma pone il requisito della rappresentanza nazionale degli enti privati gestori dei progetti. Tale aspetto costituirà oggetto di approfondimento specifico.
Il secondo punto concerne quanto recita la norma di cui all'art. 2, comma 2, punto a) del DPCM 535/99 "compito di vigilanza e controllo sulle modalità di soggiorno del minore” la quale dovrà essere integrata con il citato articolo 25 nella parte in cui recita "il permesso di soggiorno (...) può essere rilasciato per motivi di studio o di accesso al lavoro ovvero di lavoro subordinato o autonomo, al compimento della maggiore età (…) ai minori stranieri non accompagnati che siano stati ammessi per un periodo non inferiore a due anni in un progetto di integrazione sociale e civile gestito da un ente pubblico o privato che abbia rappresentanza nazionale e che sia iscritto nel registro istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 52 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394".
In applicazione di tale normativa il Comitato, al fine di realizzare una applicazione nazionale, secondo standard condivisi degli interventi di integrazione che i citati enti gestori dei progetti di inserimento dei minori stranieri non accompagnati dovranno realizzare, potrà procedere alla individuazione di linee guida, concertate con tutti i soggetti istituzionali implicati nella materia.
Nello specifico:
• definirà con linee guida gli standard di accoglienza dei minori stranieri non accompagnati che dovranno essere applicati dagli enti gestori negli interventi che realizzeranno (tali linee guida saranno predisposte di concerto con le Regioni e gli enti locali interessati al fenomeno);
• definirà con linee guida la promozione e trasferibilità delle buone pratiche di integrazione sociale dei minori stranieri da applicarsi attraverso i progetti di integrazione da parte degli enti gestori di progetti (tali linee guida saranno predisposte di concerto con le Regioni e gli enti locali interessati al fenomeno);
• avvierà il coordinamento delle attività di formazione e sensibilizzazione per l'attuazione degli interventi da realizzare;
• integrerà la attuale banca dati con informazioni riguardanti: 1. gli enti gestori che svolgono attività di integrazione sociale a favore dei minori stranieri non accompagnati; 2. i singoli progetti avviati dagli enti gestori a favore dei minori stranieri da integrare. 3. le buone pratiche di integrazione sociale dei minori stranieri. • effettuerà attività di monitoraggio nel corso di svolgimento del progetto;
• effettuerà la valutazione dei progetti terminati. Al riguardo si ritiene che il Comitato esprima il proprio parere in merita alla rispondenza dei progetti terminati, agli standard di intervento delineati nelle linee guida.
Pertanto al momento del raggiungimento della maggiore età del minore, il Comitato, valuterà e verificherà:
• se il progetto realizzato dagli enti gestori a favore del minore è conforme alla normativa secondo gli standard applicativi indicati nelle linee guida elaborate;
• se il minore è presente sul territorio da non meno di tre anni e accerterà l'idoneità della documentazione relativa alla disponibilità di un alloggio per il minore, la frequenza di corsi di studio, lo svolgimento di attività lavorativa retribuita o il possesso di un contratto di lavoro.
Se il parere sul progetto sarà positivo da parte del Comitato, quest'ultimo darà indicazioni alle questure di modificare al minore il permesso di soggiorno per affidamento in un permesso di soggiorno per studio o in uno per lavoro subordinato o autonomo. Restano salvi i diritti dei minori per i quali all'esito delle indagini familiari il Comitato non valuti realizzabile il rimpatrio, ma hanno fatto ingresso in Italia ad una età tale da non consentire lo svolgimento dei due anni di progetto previsti dall'art. 25 per il rilascio, al raggiungimento della maggiore età, di un permesso di soggiorno per studio o lavoro.
Infatti si verifica spesso l'ipotesi di un minore non accompagnato che fa ingresso in Italia a 17 anni e due mesi e dalle indagini famigliari espletate si accerti che le condizioni socio-familiari presentano problematiche tali da non consentire il suo rimpatrio assistito. In tal caso appare evidente che non si potrà avviare nei suoi confronti un progetto della durata di due anni ne tanto meno sarà dimostrabile la sua permanenza sul territorio da almeno tre anni.
Dunque l'ambito di applicazione della attuale normativa integrata è limitato a minori stranieri che presentano requisiti di età e di durata del progetto così come previsti dalla stessa.
Per i minori stranieri che non presentano le sopra esposte caratteristiche il Comitato emette un provvedimento di non luogo a provvedere al rimpatrio nel quale viene indicato alla autorità giudiziaria minorile di affidare il minore ai sensi della L.184/83 e alle questure di rilasciare un permesso di soggiorno per affidamento che al raggiungimento della maggiore età verrà modificato dalle questure in un permesso di soggiorno per studio o in uno per lavoro.
Riguardo i minori segnalati al Comitato, con una età inferiore ai 12 anni, vista la particolarità della tipologia di minore in questione, spesso vittima di tratta e di sfruttamento a carattere sessuale o lavorativo, il Comitato, all'interno delle linee guida concernenti gli standard di accoglienza dei minori stranieri non accompagnati e le buone pratiche di integrazione sociale dei minori stranieri, definirà specifiche linee di progetto ed interventi mirati di recupero per questa tipologia di minori in applicazione di quanto previsto dalla Risoluzione del Consiglio di Europa del 1997.
Infine riguardo i minori stranieri potenziali richiedenti asilo politico il Comitato, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, punto e) "il Comitato accetta lo status del minore non accompagnato ai sensi dell'articolo 1, comma 2, (...)”, e attraverso la collaborazione dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati, potrà accertare, al fine di definire la propria competenza sul minore straniero, accertare se il minore stesso è stato edotto adeguatamente sul suo eventuale diritto di chiedere asilo politico in Italia e se, conseguentemente, sia stato effettivamente messo in condizione di formalizzare un'eventuale domanda di riconoscimento dello status di rifugiato. Alla luce dì tale verifiche, che potranno avvenire in collaborazione con l'UNHCR membro effettivo del Comitato, lo stesso Comitato potrà definire la propria competenza sul minore straniero in base alla verifica della presentazione o meno da parte dello stesso di una richiesta di asilo e adottare le misure che riterrà più idonee a sua tutela.
La presente nota, come premesso, sarà oggetto di successive eventuali integrazioni e modificazioni.
Pertanto si richiedono tutti gli elementi conoscitivi per un ulteriore approfondimento.
14 Ottobre 2002
Daniela Carlà