L’ASCOLTO DEL MINORE NEI PROCEDIMENTI CIVILI
di Maria Grazia Domanico
1) PREMESSE METODOLOGICHE – LE DIVERSE FORME DI PARTECIPAZIONE DEI MINORI AI PROCEDIMENTI CHE LI RIGUARDANO
Il tema dell’ascolto del minore è dibattuto da circa un ventennio e vi sono ormai numerosi contributi da parte della dottrina e della giurisprudenza su questo argomento.
Peraltro in Italia, Paese che “…ama molto parlare di minori ma poco che siano i minori a parlare”, questo tema è divenuto attuale solo dopo l’entrata in vigore della L. 54/2006 sull’affidamento condiviso che ha disposto, all’art. 155 sexies (intitolato poteri del giudice e ascolto del minore) che “prima della emanazione, anche in via provvisoria, dei provvedimenti di cui all’art. 155, il giudice può assumere, a istanza di parte o di ufficio, mezzi di prova. Il giudice dispone, inoltre, l’audizione del figlio minore che abbia compiuto gli anni 12 e anche di età inferiore ove capace di discernimento.”.
Per quanto riguarda i procedimenti di separazione dei genitori (coniugati o conviventi more uxorio) sono dunque state finalmente recepite le indicazioni delle convenzioni internazionali sulla necessità che si proceda all’ascolto dei minori prima che siano assunte decisioni che li riguardino.