Giustizia minorile: il patrocinio obbligatorio lascia inalterate le finalità del procedimento* di Maria Francesca Pricoco
In applicazione della Convenzione di Strasburgo del 25 gennaio 1996 e della riforma dell’art. 111 della Costituzione, il principio della difesa tecnica di tutte le parti in causa è stato pienamente introdotto nel nostro ordinamento con l’entrata in vigore delle disposizioni processuali della legge n. 149 del 2001, sia nei procedimenti de potestate, che in quelli per l’adottabilità dei minori.
Schematizzata al massimo, essa configura l’affidamento come un intervento prettamente assistenziale, di competenza dell’autorità amministrativa per il tramite dei servizi locali, che si inquadra nei compiti di sostegno dei nuclei familiari a rischio e che deve ormai costituire (dopo il 31 dicembre 2006) la normale forma di assistenza al minore temporaneamente privo di un ambiente familiare idoneo nonostante gli interventi di sostegno e aiuto già disposti. Infatti, ormai scaduto da più di un anno il termine dell’art. 2 comma 4 della legge 149/2001, la risposta assistenziale al temporaneo bisogno di una famiglia sostitutiva è una sola: l’affidamento familiare, che, per legge, ha sostituito in tutto e per tutto il vecchio ricovero in istituto. Solamente quando l’affidamento “non sia possibile” (e di ciò dovrebbe essere data giustificazione nello stesso provvedimento), è ammesso l’inserimento in comunità di tipo familiare.
* Relazione per il convegno nazionale AFFIDO: LEGAMI PER CRESCERE REALTA’, ESPERIENZE E SCENARI FUTURI- Torino, 21 – 22 Febbraio 2008.