OSSERVAZIONI
SULL’INDENNITA’ DEI GIUDICI ONORARI MINORILI
Dott. Luigi Fadiga*
A) Il quadro normativo.
1. L’indennità dei giudici onorari minorili è stata introdotta con il d. lgs. 23.4.1948 n. 666, (“Indennità giornaliera per i componenti privati dei tribunali e delle sezioni di corte d’appello per i minorenni”). Prima, infatti, l’art. 6 del r.d.l. 20.7.1034 n. 1404 (“Istituzione e funzionamento del tribunale per i minorenni”) prevedeva che la funzione del “componente privato” (poi, giudice onorario) del tribunale per i minorenni fosse completamente gratuita.
Secondo il citato d. lgs. 23.4.1948 n. 666 (art. 1), “Ai componenti privati dei tribunali e delle sezioni di corte d’appello per i minorenni, per ogni giorno in cui esercitano le loro funzioni, è dovuta una indennità di lire mille, la quale è ridotta alla metà per gli impiegati dello stato , delle province, dei comuni e degli altri enti pubblici...
*Presidente della Sezione Famiglia e Minori della Corte di Appello di Roma