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Commissione parlamentare per l'infanzia: documento conclusivo dell'indagine conoscitiva in materia di adozione e affidamento (8.12.04)

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Commissione parlamentare per l'infanzia*

Sintesi del documento conclusivo dell'indagine conoscitiva in materia di adozione e affidamento, approvato nella seduta del 27.10.04

La Commissione parlamentare per l'infanzia ha deliberato, il 15 maggio 2003, di avviare un'indagine conoscitiva in materia di adozioni e affidamento, ritenendo opportuno approfondire la conoscenza di tale complessa materia, sia in considerazione della necessità di procedere ad un primo bilancio, dopo la profonda innovazione nonnativa intervenuta particolarmente nel campo delle adozioni internazionali, sia per la situazione dei minori in stato di abbandono nel nostro paese, visto anche l' avvicinarsi del dicembre 2006, data prevista dalla legge per la definitiva chiusura dei nostri istituti.

Il lavoro della Commissione è stato molto approfondito avendo affrontato nel dettaglio la situazione ed i possibili campi di miglioramento sia per quel che riguarda l'ambito nazionale che quello internazionale. Il documento conclusivo si apre con un' analisi della situazione esistente sia dal punto di vista nonnativo che statistico.

Nella seconda parte del documento la Commissione ha esaminato le criticità da superare individuando una serie di possibile soluzioni.

ADOZIONE NAZIONALE

Come detto il 31/12/2006 gli istituti che ospitano minori saranno chiusi. Attualmente sono 3.000 i minori in istituto, cui vanno però aggiunti circa 10.000 in affido familiare e 15-20.000 accolti in comunità familiari ed educative, per un totale complessivo di "fuori dalla famiglia" di circa 30.000. La maggior parte dei bambini in istituto è in stato di semi abbandono pennanente, situazione per cui non è possibile ne l'adozione, non essendoci gli estremi giuridici per 10 stato di abbandono, nè il rientro in famiglia.

Una soluzione possibile, in parte applicata dai tribunali e oggetto di un' articolata proposta della Commissione è l'introduzione di un ulteriore modello di adozione, specificamente pensato per i soli casi di semiabbandono permanente: l' adozione aperta. In tale fattispecie, a seguito di una dichiarazione del giudice di semiabbandono permanente, si procederebbe all'affidamento preadottivo presso una famiglia, facendo mantenere al bambino rapporti con la famiglia di origine. I poteri genitori ali spetterebbero ai genitori affidatari. Terminato l'affido preadottivo, potrebbe essere pronunciata l'adozione aperta. Nel caso vi sia l'interruzione dei rapporti con la famiglia di origine per almeno 6 mesi, i genitori adottanti potranno chiedere l'adozione piena con l'interruzione dei rapporti con i genitori naturali.

ADOZIONE INTERNAZIONALE.

La Commissione oltre alle relazioni internazionali, deve esaminare le richieste di autorizzazione degli enti ad operare, tenere il relativo Albo, controllare i documenti per il rilascio dell'autorizzazione all'ingresso e soggiorno dei bambini stranieri. Tutto ciò con una esigua dotazione di personale e di risorse. La CAI dovrebbe quindi essere potenziata per poter realizzare al meglio le funzioni attribuitale dalle legge, e posta in grado di ampliare e approfondire funzioni e settori di intervento. In particolare la Commissione ha evidenziato l'esigenza di un più rigoroso controllo da parte della CAI sull'attività degli enti autorizzati, di un'uniformità di comportamento dei medesimi e di una maggiore conoscenza dell'andamento delle procedure relative alle adozioni all'estero nei riguardi degli aspiranti adottanti.

 Uno degli aspetti più rilevanti relativi all'adozione internazionale che merita di essere esaminato ed affrontato è quello relativo ai costi, che ancora oggi sono obbiettivamente elevati soprattutto per le coppie appartenenti a ceti meno abbienti.

Ai costi che gli enti autorizzati prevedono quali contributi per la quota iniziale, corsi, incontri con psicologi e altre figure professionali vanno sommati i costi delle questioni procedurali aIl ' estero, tra cui la traduzione dei documenti, le spese di viaggio e di permanenza nel paese straniero, considerando anche che il soggiorno legato all'abbinamento ed all'incontro con il bambino non è breve e che il periodo di permanenza all'estero, per i lavoratori dipendenti, non è computato nel previsto periodo di maternità (che per i genitori adottivi scatta il giorno di entrata del bambino nel nostro paese), ma viene considerato come aspettativa non retribuita. Alcuni costi potrebbero essere considerevolmente ridotti tramite accordi con i Paesi di provenienza dei minori, intesi a ridurre la durata e il numero dei periodi di permanenza all'estero richiesti agli aspiranti genitori adottivi anche se la soluzione più idonea, prospettata anche in alcune proposte di legge, appare tuttavia l'istituzione di un fondo per il sostegno all'adozione internazionale, per rimborsare parzialmente le spese relative come prevede la proposta di legge Pisapia, oppure finalizzato ad erogare un contribuito pari al 50% per cento delle spese sostenute dalla coppia per l' espletamento delle procedure di adozione, come prevede la proposta di legge Bolognesi. Un'altra possibilità di ridurre i costi potrebbe essere costituita dall'elevazione della percentuale di deducibilità dal reddito, attualmente fissata al 50% delle spese certificate sostenute dai genitori adottivi per la procedura di adozione internazionale.

Altro settore che necessità di interventi è quello relativo all'azione dei servizi sociali sia per dare una formazione omogenea a livello nazionale e regionale sia per assicurare il rispetto di standard qualitativi e criteri di documentazione comparabili e condivisi nella valutazione della disponibilità dei coniugi aspiranti all ' adozione e nella consulenza, per la fase di inserimento del minore nella famiglia adottiva e alla valutazione dell'andamento dell'affidamento preadottivo. Alla Commissione appare utile che in tutto il territorio nazionale siano presenti equipe professionalmente formate e preparate in tema di adozioni, che possano costituire il punto di riferimento principale per i tribunali dei minori e per le famiglie adottanti durante il difficile percorso adozionale, fornendo loro una specifica informazione ed una idonea formazione.

 AFFIDAMENTO FAMILIARE

 Nella prospettiva di procedere alla radicale deistituzionalizzazione minorile con l'incremento degli affidamenti familiari e per razionalizzare la disciplina normativa è necessario procedere ad alcuni interventi di riforma, che prevedano per le situazioni difficili ( minori grandicelli, con hanidacp, con gravi disturbi psicologici, maltrattati o abusati e quelli che abbiano avuto precedenti affidamenti familiari falliti), l'intorduzione della possibilità di procedere all'affidmaento familiare professionale; per i minori difficili e non introdurre la possibilità che il servizio sociale possa prevedere la realizzazione dell'affidamento familiare attraverso l'intermediazione di una comunità familiare o di un'associazione qualificata di volontariato che svolgano attività di sostegno e di accompagnamento del minore affidato e degli affidatari; prevedere a competenza del tribunale per i minorenni a rendere esecutivi anche gli affidamenti consensuali al posto del giudice tutelare.

AFFIDAMENTO INTERNAZIONALE

La Commissione ritiene che l'introduzione nel nostro sistema giuridico dell'istituto dell ' affidamento familiare internazionale si renda necessaria al fine di completare il sistema italiano di protezione del minore. Tale istituto dovrebbe essere destinato ai minori non adottabili, di età superiore ai 9-10 anni o che, pur in stato di adottabilità, hanno meno possibilità di trovare una famiglia disposta ad accoglierli per età o trascorsi difficili. Sono due le possibilità ipotizzate: un affidamento temporaneo a progetto (cure sanitarie, studio, formazione professionale) presso coppie o single per minori che non sono in stato di adottabilità ma che sono in semiabbandono permanente oppure un affido che, dopo un periodo di inserimento familiare, possa sfociare in adozione vera e propria per minori adottabili e famiglie già provviste del decreto di idoneità all' adozione internazionale.

vai al testo integrale del documento

 *Informazioni sulla Commissione parlamentare per l'infanzia.

La Commissione parlamentare per l'infanzia si è costituita per la prima volta nel corso della XIII legislatura, il 17 dicembre 1998, un anno dopo l'approvazione della legge istitutiva, n, 451 del 23 dicembre 1997. Nell' attuale legislatura la Commissione si è costituita il 27 settembre 2001.

Essa è composta da venti deputati e da venti senatori nominati rispettivamente dal

Presidente della Camera dei deputati e dal Presidente del Senato della Repubblica in proporzione alla consistenza numerica dei gruppi parlamentari, assicurando la rappresentanza di almeno un componente per ciascun gruppo.

La Commissione ha compiti di indirizzo e di controllo sulla concreta attuazione sia degli accordi internazionali sia della legislazione interna, relativi ai diritti ed allo sviluppo dei soggetti in età evolutiva (bambini e adolescenti), chiedendo informazioni, dati e documenti sui risultati delle attività svolte da pubbliche amministrazioni e da organismi che si occupano di questioni relative all'infanzia e all'adolescenza, Per l'esercizio del potere di indirizzo, si è utilizzato lo strumento della risoluzione, ai sensi degli articoli 117 del regolamento della Camera e 50 del regolamento del Senato.

La Commissione riferisce alle Camere almeno una volta all'anno sui risultati della propria attività formulando osservazioni e proposte sulla vigente legislazione, cosa che consente anche l' esercizio di un potere di osservazione sugli effetti e sui limiti della legislazione vigente e di proposta sull' eventuale necessità di un suo adeguamento, in particolare per assicurarne la rispondenza alla normativa della Unione europea e in riferimento ai diritti previsti dalla Convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989 e resa esecutiva con legge 27 maggio 1991, n. 176.

La Commissione esprime un parere obbligatorio sul Piano di azione e di interventi per la tutela dei diritti e dello sviluppo dei soggetti in età evolutiva che il Governo deve adottare ogni due anni e che costituisce il documento programmatico che traduce in obbiettivi e in azioni concrete gli impegni assunti relativamente ai diversi articoli della Convenzione di New York.

La legge istitutiva della Commissione parlamentare per l'infanzia indice la giornata ..nazionale per i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, da celebrart il 20 novembre di ogni

anno, nella ricorrenza della firma della Convenzione di New York, Le modalità di svolgimento della giornata sono determinate dal Governo d'intesa con la Commissione parlamentare per l'infanzia, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.