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Legge 6 febbraio 2006, n. 38 - "Disposizioni in materia di lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pedopornografia anche a mezzo Internet" (18.2.06)

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Queste, in estrema sintesi, le novità più significative della legge 6 febbraio 2006, n. 38 "Disposizioni in materia di lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pedopornografia anche a mezzo Internet", pubblicata sulla G.U. n.38 del 15.2.05:

1) con un nuovo comma 2 dell'art. 600-bis c.p. è punito "chiunque compie atti sessuali con un minore di età compresa tra 14 e 18 anni, in cambio di denaro o di altra utilità economica" (per i minori di anni 14 vi sarà il reato di violenza sessuale presunta di cui all'art. 609-quater c.p.).

2) il testo dell'art. 600-ter c.p. (pronografia minorile), comma 1 è stato modificato nel senso di introdurre la condotta di chi "induce un minore di anni 18 a partecipare ad esibizioni pornografiche". Inoltre al comma 3 è stata introdotta la condotta di chi "diffonde" materiale pedopornografico.

3) all'art. 600-quater c.p. (detenzione di materiale pornografico) è stata prevista l'aggravante nel caso in cui il materiale "sia di ingente quantità".

4) introduzione dell'art. 600-quater.I che punisce il reato di "pornografia virtuale".

5) all'art. 600-septies c.p. è stata prevista la pena accessoria "dell'interdizione perpetua da qualunque incarico nelle scuole di ogni ordine e grado".

6) all'art. 609-quater c.p. (atti sessuali con minorenni), comma 1 nr. 2) è stato inserito tra i soggetti attivi del reato anche il convivente del genitore, anche adottivo, della persona offesa, minore degli anni 16. Inoltre è stata inserita una nuova fattispecie per l'ascendente, il genitore, anche adottivo, o il di lui convivente, o il tutore che, con abuso dei poteri connessi alla sua posizione, compie atti sessuali con persona minore che ha compiuto gli anni 16" (pena: da 3 a 6 anni). Si tratta di fattispecie che dovrà essere necessariamente, ma sicuramente con una qualche difficoltà, distinta dall'art. 609-bis, comma 2 n. 1) c.p. (induzione ad atti sessuali con abuso delle condizioni di inferiorità psichica").

7) all'art. 609-septies, comma 4 n. 1) c.p. è stata elevata da 14 a 18 anni l'età della persona offesa che rende tutti i reati sessuali procedibili d'ufficio (oltre all'integrazione di cui al n. 2 per i casi di reato commesso dal convivente dell'ascendene o del genitore). Poiché si tratta di modifica molto rilevante occorrerà interrogarsi sulla disciplina transitoria ossia se sia applicabile il nuovo regime di procedibilità anche ai reati contro minorenni commessi prima dell'entrata in vigore della legge.

8) modifica dell'art. 609.novies c.p. con estensione dell'applicazione delle pene accessorie anche ai casi di sentensza di patteggiamento, previsione che la perdita della potestà genotoriale consegua non solo quando la qualità di genitore sia elemento costitutivo di reato ma anche mera circostanza aggravante, nonché nuova previsione della pena accessoria dell'interdizione perpetua da qualunque incarico nelle scuole di ogni ordine e grado quando il reato sessuale sia stato compiuto verso persone minorenni di anni 18.

9) modifica dell'art. 444, comma 1-bis c.p.p. nel senso di escludere dal c.d. patteggiamento allargato tutti o quasi i reati in materia di pedopornografia minorile e di reati sessuali.

10) modifica dell'art. 382, comma 2 con l'introduzione di una nuova ipotesi di arresto facoltativo in flagranza di reato per la detenzione di materiale pedopornografico.

Come vedete un corpo normativo di assoluto rilievo, specie nel campo dei reati sessuali.

(a cura del Dott. Riccardo Dies)

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