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Corte d'Appello di Bari, sentenza 13 febbraio 2009 -In materia di riconoscimento di maternità "surrogata" (30.12.10)

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Autorità giudiziaria: Corte d'Appello di Bari

Estensore: Labellarte

Tipo e data provvedimento: sentenza 13 febbraio 2009

Sommario: Ai fini del riconoscimento nello Stato Italiano dei “parental order” resi nel Regno Unito in forza dei quali è riconosciuta ad una donna la maternità c.d. surrogata su un bambino, deve farsi riferimento alla nozione di ordine pubblico internazionale; a tal fine, il solo fatto che la legislazione italiana vieta, oggi (ma non quando i minori sono nati), la tecnica della maternità surrogata, ed il sol fatto che essa è ispirata al principio (tra l’altro, tendenziale, e, in taluni casi, derogabile), della prevalenza della maternità “biologica” su quella “sociale”, non sono, di per sé, indici di contrarietà all’ordine pubblico internazionale, a fronte di legislazioni (come quella inglese, e quella greca ) che prevedono deroghe a tale principio.

Inoltre, ai fini del riconoscimento, o del mancato riconoscimento, dei provvedimenti giurisdizionali stranieri citati, deve aversi prioritario riguardo all’interesse superiore del minore (v. art. 3 della legge 27 maggio 1991, n. 176, di ratifica ed esecuzione della convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989), costituente anch’esso parametro di valutazione della contrarietà o meno all’ordine pubblico internazionale, principio ribadito in ambito comunitario, con particolare riferimento al riconoscimento delle sentenze straniere nella materia dei rapporti tra i genitori e i figli, dall’art. 23 del Reg. CE n. 2201/2003, che espressamente stabilisce che la valutazione della “non contrarietà all’ordine pubblico” debba essere effettuata “tenendo conto dell’interesse superiore del figlio”.

Testo: vedi