Autorità giudiziaria: Corte di Cassazione
Estensore: Giancola
Tipo e data provvedimento: sentenze 19 maggio 2010, n. 12293
Sommario: La Convenzione dell'Aja del 1980 in materia di sottrazione internazionale di minori, anche per il caso di titolarità congiunta dei diritti di custodia del minore, postula che i diritti ricompresi nel "diritto di affidamento", il quale espressamente include i diritti concernenti la cura della persona del minore, ed in particolare il diritto di decidere riguardo al suo luogo di residenza, siano effettivamente esercitati al momento del trasferimento del minore o del suo mancato rientro, o che avrebbero potuto esserlo se non si fossero verificate tali circostanze.
Impone, pertanto, di verificare se il genitore che lamenta la violazione del suo diritto di affidamento abbia in concreto esercitato tale diritto, da intendersi, nel caso di titolarità congiunta, nel senso non solo che l'iniziativa del trasferimento all'estero abbia arbitrariamente variato il luogo di residenza del minore prima concordato con l'altro genitore, e, dunque, il suo collocamento, ma che abbia anche pregiudicato il rapporto di effettiva cura del minore da parte del genitore coaffidatario, impedendo a quest'ultimo di continuare a soddisfare con assiduità, stabilità ed anche impiego di risorse economiche le molteplici esigenze fondamentali di vita del figlio, e a questi di trame beneficio, di mantenere, cioè, consuetudini e comunanza di vita ancorché in misura inferiore rispetto all'altro genitore, espressivi di dedizione del genitore per contenuti e tempi non equiparabile a discontinui accudimenti, di fatto parificabili ad un mero diritto di visita, soggetto a tutela differenziata (art. 21 della Convenzione).
Testo: vedi