L’ordinanza del Tribunale di Catania del 2.5.2008, qui in rassegna, è stata riportata in prima pagina da alcuni giornali nazionali, secondo cui i giudici catanesi avrebbero affidato il figlio al padre a causa della militanza politica del ragazzo (si veda, ad es., La Repubblica del 20.8.2008: “Il Giudice lo Affida al padre: tra le motivazioni anche quelle politiche” )
Contrariamente a quanto sostenuto da parte di questi giornali, il Tribunale di Catania ha affidato il figlio sedicenne della coppia al padre stante la manifesta carenza educativa dimostrata dalla madre, la quale aveva avallato, in un lungo lasso di tempo, la sregolata condotta di vita del figlio, che si era assentato frequentemente da scuola, si era allontanato da casa per lunghi periodi ed era solito frequentare luoghi di ritrovo giovanili ove era diffuso l’uso di sostanze alcoliche e psicotrope (e non certo per la sua iscrizione ad un circolo politico).
Nella specie, il giudice del merito ha affermato il principio di diritto successivamente ribadito dalla Corte di cassazione nella sentenza 18 giugno 2008, n. 16593.
Segnatamente, ciò che parte della stampa non ha scritto è che la condizione di manifesta carenza educativa della madre era stata già accertata, nell’ambito di un procedimento volto alla limitazione della potestà di entrambi i genitori, anche dal Tribunale per i minorenni di Catania, che, con decreto del 26/27 ottobre 2007 – che qui si riporta per esteso – aveva affidato i figli minori della coppia al Servizio Sociale del Comune di residenza degli stessi, disponendo, inoltre, il collocamento del figlio sedicenne in un’idonea struttura comunitaria (a condizione che tale soluzione risultasse gradita al minore), sul rilievo che quest’ultimo era quello maggiormente destabilizzato dalla crisi familiare, apparendo «privo di regole ed orari».
v. ordinanza 2.5.2008 del Tribunale di Catania
v. decreto 27.10.2007 del Tribunale per i minorenni di Catania