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Corte di Cassazione - sentenza 25 giugno 2008, n. 17455 - Adozione in casi particolari – Impugnazione – Soggetti legittimati – Genitore non affidatario dell’adottando – Inclusione – Rappresentante del minore (4.7.08)

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CORTE DI CASSAZIONE; sezione I civile; sentenza 25 giugno 2008, n. 17455; Pres. LUCCIOLI; Est. SCHIRO’; P.M. SCHIAVON (concl. diff.). Cassa App. Roma 20 giugno 2007, n. 2777.

 Adozione in casi particolari – Impugnazione – Soggetti legittimati – Genitore non affidatario dell’adottando – Inclusione – Rappresentante del minore (Cod. civ., art. 313; l. 4 maggio 1983, n. 184, art. 41).

«In tema di adozione in casi particolari, il genitore naturale del minore adottando, anche se non affidatario, purché non decaduto dalla potestà genitoriale, è legittimazione a impugnare il provvedimento di adozione, quale rappresentante del minore, e in tale qualità, assume veste di parte processuale nel relativo procedimento e può dedurre qualunque motivo a sostegno dell’impugnazione (con riferimento a vizi sia di merito che di natura formale), in quanto l’impugnazione con la quale si lamenti l’ingiustizia sostanziale del provvedimento di adozione, ovvero con cui si deduca un error in procedendo, non può mai dirsi estranea all’interesse del minore» (massima affidamentocondiviso.it) (1)

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(1) Nella specie, la S.C., in riforma della pronuncia di merito, ha ritenuto sussistente la legittimazione della madre naturale dell’adottando, sebbene non affidataria, ad impugnare la sentenza con la quale il Tribunale per i minorenni di Roma aveva dichiarato, ai sensi dell’art. 44, comma 1, lett. b), legge n. 183/1984, l’adozione del figlio minore da parte della moglie del padre naturale.

La Corte di cassazione ha premesso che, ai sensi dell’art. 313, comma 2, cod. civ., possono proporre impugnazione avverso la sentenza che pronuncia sull’adozione: l’adottante, il pubblico ministero e l’adottando (ma non anche i genitori di quest’ultimo, nonostante debbano prestare il loro assenso all’adozione).

Sennonché gli stessi giudici di legittimità hanno rilevato che una lettura adeguatrice della norma in esame (suggerita dalla Corte costituzionale, con la sentenza del 29 ottobre 1999, n. 401, in Guida al dir., 1999, fasc. 44, 40, con nota di Finocchiaro), impone di includere i genitori del minore tra i soggetti legittimati all’impugnazione.

Pertanto, la S.C. ha riconosciuto ed attribuito la qualità di parte nel procedimento di adozione in casi particolari anche al genitore naturale, e non affidatario, del minore, in quanto legale rappresentante dello stesso.

Ciò anche in considerazione del fatto che, là dove l’art. 313 cit. attribuisce la legittimazione ad impugnare la sentenza emessa in tema adozione in casi particolari anche all’adottando (così riconoscendogli la qualità di parte nel procedimento), impone, quale necessario e logico corollario, di ritenere, non potendo i minori stare in giudizio se non rappresentati dai genitori titolari della potestà o dal tutore, che la legittimazione ad impugnare spetti al legale rappresentante del minore, al quale va riconosciuta la qualità di parte [C. PADALINO].