IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: - Riccardo CHIEPPA Presidente - Gustavo ZAGREBELSKY Giudice - Valerio ONIDA " - Carlo MEZZANOTTE " - Fernanda CONTRI " - Guido NEPPI MODONA " - Piero Alberto CAPOTOSTI " - Annibale MARINI " - Franco BILE " - Giovanni Maria FLICK " - Ugo DE SIERVO " - Romano VACCARELLA " - Paolo MADDALENA " - Alfio FINOCCHIARO "
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 27 del d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448 (Approvazione delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni), promosso, nell’ambito di un procedimento penale, dalla Corte d’appello di Roma, sezione per i minorenni, con ordinanza in data 16 aprile 2002, iscritta al n. 292 del registro ordinanze 2002 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 25, prima serie speciale, dell’anno 2002.
Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; udito nella camera di consiglio del 12 febbraio 2003 il Giudice relatore Guido Neppi Modona.
Ritenuto in fatto
1. - Con ordinanza del 16 aprile 2002, la Corte d’appello di Roma, sezione per i minorenni, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 25 e 31 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 27 del d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448 (Approvazione delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni), nella parte in cui non prevede che la sentenza di non luogo a procedere per irrilevanza del fatto possa essere pronunciata anche in dibattimento. La Corte d’appello premette: - che procede, a seguito di impugnazione proposta dal difensore di un imputato minorenne, contumace, che era stato sorpreso, in compagnia di altri ragazzi e di due maggiorenni, mentre tentava di asportare benzina dal serbatoio di alcune vetture lasciate in sosta; - che l'imputato era stato rinviato a giudizio dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale per i minorenni di Roma, in quanto la sua assenza non consentiva la definizione del processo nell’udienza preliminare; - che all'esito del dibattimento il Tribunale per i minorenni, rilevato che in quella sede non poteva più essere pronunciata sentenza di non luogo a procedere per irrilevanza del fatto a norma dell'art. 27 del d.P.R. n. 448 del 1988, concedeva al minore il perdono giudiziale; - che avverso tale sentenza l'imputato aveva proposto appello, chiedendo di venire prosciolto per irrilevanza del fatto e sollevando, in subordine, eccezione di illegittimità costituzionale ove si ritenesse preclusa l'applicabilità di tale istituto in dibattimento; - che al riguardo la difesa aveva sostenuto che, avendo il proscioglimento per irrilevanza del fatto «natura sostanziale», l'esclusione della sua applicazione in sede dibattimentale non trova alcuna razionale giustificazione, e che tale preclusione si pone inoltre in contrasto con l'art. 31 Cost., in quanto, a seguito delle modifiche introdotte nell'art. 32, comma 1, del d.P.R. n. 448 del 1988 dal decreto-legge 7 gennaio 2000, n. 7, convertito nella legge 25 febbraio 2000, n. 35, nell'udienza preliminare l'imputato può essere prosciolto per irrilevanza del fatto solamente se in quella fase ha prestato il suo consenso alla definizione del procedimento, rimanendo pertanto privato della possibilità di conseguire il più favorevole proscioglimento per irrilevanza del fatto ove per qualsiasi ragione non sia presente all'udienza preliminare. La Corte d'appello rimettente, nell'aderire alle argomentazioni della difesa circa la non manifesta infondatezza della questione, rileva che, nonostante la natura sostanziale della causa di non punibilità disciplinata dall’art. 27 del d.P.R. n. 448 del 1988, ove la sua sussistenza emerga solo in dibattimento, ovvero l'imputato non sia presente all'udienza preliminare, la disciplina censurata non consente il proscioglimento del minorenne per irrilevanza del fatto. Si determinerebbe così un irragionevole trattamento deteriore del minorenne che non è stato prosciolto in udienza preliminare soltanto perché era assente in tale fase, con conseguente violazione dell'art. 3 Cost. Sarebbe inoltre violato l'art. 25 Cost., in quanto al «giudice del dibattimento che è il giudice naturale cui è demandato l'accertamento dei fatti con pienezza di poteri» non verrebbe attribuito il potere di prosciogliere per irrilevanza del fatto, riconosciuto invece al «giudice adito in modo eccezionale» a seguito di giudizio direttissimo o immediato. La disciplina censurata sarebbe infine in contrasto con l'art. 31 Cost.: criticando le argomentazioni espresse dalla giurisprudenza di legittimità che, nell'escludere l'incostituzionalità dell'art. 27 del d.P.R. n. 448 del 1988, ha ritenuto che un proscioglimento in forza di tale norma in dibattimento si porrebbe in contrasto con «la ratio sottesa alla disciplina, consistente nell'educazione del minore», la Corte rimettente osserva che «una pronuncia di non luogo a procedere ex art. 27, sia pur collocata in una fase avanzata del processo, potrebbe comunque spiegare effetti positivi per il minorenne al quale verrebbe [...] evitato l'ulteriore pregiudizio alle sue esigenze educative conseguente al protrarsi della vicenda processuale». L'impossibilità di prosciogliere per irrilevanza del fatto in dibattimento impedirebbe dunque di garantire «quell'attenzione e protezione nei confronti della gioventù» imposte dall'art. 31 Cost.
2. - E’ intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile o, comunque, infondata. Circa l'inammissibilità, l'Avvocatura dello Stato rileva che la Corte d’appello avrebbe omesso ogni «valutazione della rilevanza della questione sollevata nell'ambito del giudizio a quo». Quanto ai profili di infondatezza, l'Avvocatura, richiamando la giurisprudenza della Corte costituzionale, secondo cui la ratio della norma risiede nella necessità di garantire al minore «l'estromissione immediata, o quantomeno la più possibile sollecita, dal circuito penale», sostiene che l'intervento richiesto dal giudice a quo si porrebbe in contrasto con la finalità della norma; inoltre, «da un punto di vista sostanziale», l'istituto del perdono giudiziale, applicato in primo grado nel giudizio a quo, corrisponderebbe «alle medesime esigenze dell'irrilevanza penale del fatto (tenuità del fatto ed esclusione di futura recidivanza), sì che non sembra che nel sistema vi sia alcuna lacuna con riferimento a tale esigenza». Considerato in diritto 1. - La Corte d’appello di Roma dubita della legittimità costituzionale dell'art. 27 del d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448 (Approvazione delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni), nella parte in cui non prevede che la sentenza di proscioglimento per irrilevanza del fatto possa essere pronunciata anche in dibattimento. La questione è sollevata nel procedimento di appello a carico di un imputato minorenne che era stato rinviato a giudizio avanti al Tribunale avendo il Giudice dell'udienza preliminare rilevato che l'assenza dell'imputato precludeva di pronunciare sentenza di non luogo a procedere per irrilevanza del fatto. Il Tribunale, preso atto che l'art. 27 del d.P.R. n. 448 del 1988 non è applicabile in dibattimento, emetteva sentenza di concessione del perdono giudiziale, avverso la quale l'imputato proponeva appello chiedendo di essere prosciolto per irrilevanza del fatto ed eccependo, in subordine, l’illegittimità costituzionale del citato art. 27. Ad avviso della Corte rimettente, la disciplina censurata si pone in contrasto con l'art. 3 della Costituzione, in quanto, stante la natura sostanziale della causa di non punibilità per irrilevanza del fatto, la preclusione stabilita dall'art. 27 del d.P.R. n. 448 del 1988 determina un ingiustificato trattamento deteriore dell'imputato che non può essere prosciolto con tale formula per essere rimasto assente nell'udienza preliminare, ovvero perché la sussistenza degli estremi dell'irrilevanza del fatto è emersa solo in dibattimento. Risulterebbe violato anche l'art. 31 Cost., in quanto la sentenza di non luogo a procedere per irrilevanza del fatto, sia pure pronunciata in una fase avanzata del procedimento, avrebbe comunque effetti positivi per il minorenne, consentendogli di evitare l'ulteriore protrazione della vicenda processuale. Il rimettente evoca inoltre l'art. 25 Cost., che ritiene violato in base al rilievo che al giudice del dibattimento "ordinario", che è il giudice naturale cui è demandato l'accertamento del fatto, sarebbe preclusa la possibilità di pronunciare sentenza di proscioglimento per irrilevanza del fatto, consentita invece al giudice investito del giudizio direttissimo o immediato. 2. - Risulta priva di fondamento l'eccezione di inammissibilità avanzata dall'Avvocatura dello Stato per avere il rimettente omesso qualsiasi valutazione circa la rilevanza della questione. Poiché il caso di specie concerne un giudizio di appello nel quale la difesa dell'imputato ha chiesto, in riforma della sentenza di primo grado, il proscioglimento del minore ex art. 27 del d.P.R. n. 448 del 1988, la questione è comunque rilevante, in quanto da una eventuale pronuncia di accoglimento discende la possibilità per la Corte di appello di entrare nel merito del gravame.
3. - La questione è fondata.
4. - Nell'originaria formulazione dell'art. 27 del d.P.R. n. 448 del 1988 il proscioglimento dell'imputato minorenne per irrilevanza del fatto era previsto solo nel corso delle indagini preliminari. L'art. 32 del medesimo testo di legge prevedeva poi che la sentenza di non luogo a procedere per irrilevanza del fatto poteva essere pronunciata anche nell'udienza preliminare. Dichiarate illegittime entrambe le norme per eccesso di delega con la sentenza n. 250 del 1991, l'irrilevanza del fatto venne reintrodotta dalla legge 5 febbraio 1992, n. 123, che, nel riformulare l’art. 27, inserì nel comma 4 la previsione che la sentenza con tale formula può essere pronunciata anche nell'udienza preliminare, nonché nel giudizio direttissimo e nel giudizio immediato. La medesima legge provvedeva inoltre a ripristinare, con alcune modifiche formali, il testo originario dell'art. 32, comma 1, del d.P.R. n. 448 del 1988. Sia la normativa transitoria del d.P.R. n. 448 del 1988, sia quella prevista in occasione dell'entrata in vigore della legge n. 123 del 1992, estendevano la possibilità di pronunciare sentenza di proscioglimento per irrilevanza del fatto in ogni stato e grado nell’ambito dei procedimenti pendenti all'entrata in vigore dei rispettivi testi di legge. L'iter legislativo della disciplina del proscioglimento per irrilevanza del fatto risulta dunque caratterizzato dall'originaria volontà del legislatore di circoscrivere l'operatività dell'istituto alle fasi delle indagini preliminari e dell'udienza preliminare, poi estesa dalla legge n. 123 del 1992, mediante la previsione del comma 4 dell'art. 27 del d.P.R. n. 448 del 1988, alle ipotesi del giudizio direttissimo e del giudizio immediato, cioè alle situazioni in cui nel procedimento minorile l'imputato, dopo che nei suoi confronti è stata esercitata l’azione penale, ha il primo contatto con il giudice. Tale volontà trova conferma nella disciplina transitoria, cui sopra si è fatto cenno, che ha eccezionalmente previsto la possibilità di pronunciare sentenza di proscioglimento per irrilevanza del fatto in ogni stato e grado del procedimento. Da ultimo, l'art. 22 della legge 1° marzo 2001, n. 63 (a sua volta anticipato dall'art. 1, comma 5, del decreto-legge 7 gennaio 2000, n. 2, convertito con modificazioni nella legge 25 febbraio 2000, n. 35), sostituendo integralmente il comma 1 dell’art. 32 del d.P.R. n. 448 del 1988, ha subordinato, per quanto rileva ai fini del presente giudizio, la pronuncia nell'udienza preliminare della sentenza di non luogo a procedere per irrilevanza del fatto (nonché nei casi previsti dall'art. 425 cod. proc. pen. e per concessione del perdono giudiziale) al consenso dell'imputato a che il processo sia definito in quella fase. Il nuovo testo dell'art. 32, comma 1, è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo da questa Corte con sentenza n. 195 del 2002, nella parte in cui, in mancanza del consenso dell'imputato, preclude al giudice di pronunciare una sentenza di non luogo a procedere che non presuppone un accertamento di responsabilità. 5. - Come emerge anche dai cenni al proscioglimento per irrilevanza del fatto contenuti nella relazione al progetto preliminare delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni, il legislatore delegato, in attuazione del criterio generale enunciato nell’alinea dell'art. 3 della legge-delega 16 febbraio 1987, n. 81, ha ritenuto corrispondente alle esigenze dell'educazione del minore una disciplina che privilegiasse la sua rapida fuoruscita dal processo, non oltre il primo contatto con il giudice successivo all'esercizio dell'azione penale. Questa impostazione è stata sostanzialmente confermata dal legislatore del 1992, che, nel reintrodurre la disposizione che preclude in via generale di fare applicazione dell'istituto in dibattimento, ha previsto quali uniche eccezioni il giudizio direttissimo e il giudizio immediato, ipotesi caratterizzate entrambe dalla mancanza dell'udienza preliminare. La scelta così operata sembra peraltro porsi in contraddizione con la peculiare natura del proscioglimento per irrilevanza del fatto e con la funzione di favore svolta da tale pronuncia rispetto ad altre formule di proscioglimento tipiche del procedimento minorile. In primo luogo, i presupposti sostanziali dell’istituto (tenuità del fatto e occasionalità del comportamento), variamente definito come causa oggettiva di esclusione della pena o causa di esclusione della punibilità (v. in particolare la sentenza n. 250 del 1991, ove l'irrilevanza del fatto, di cui è affermata la pertinenza al diritto sostanziale, è qualificata come causa di non punibilità), e l’esigenza di assicurarne le più ampie possibilità di accertamento rendono priva di ragionevole giustificazione una disciplina che ne limita l’operatività alle fasi iniziali del procedimento. D’altro canto, alla luce dell’art. 31, secondo comma, Cost. e dei principi enunciati nelle Convenzioni, nelle Regole e nelle Raccomandazioni internazionali in materia, a cui questa Corte si è ripetutamente richiamata (tra le tante, v. sentenze n. 195 del 2002, n. 433 del 1997, n. 250 del 1991), la tutela del preminente interesse del minore non può essere fatta meccanicisticamente coincidere con la sua immediata fuoruscita dal procedimento, ma richiede che l’estromissione «la più possibile sollecita» (cfr. sentenza n. 250 del 1991) dal circuito processuale non sacrifichi l'esigenza di «garantire al minore le più complete opportunità difensive connesse alla formazione della prova in dibattimento» (cfr. sentenza n. 195 del 2002, che a sua volta richiama la sentenza n. 77 del 1993). L'obiettivo di una rapida fuoruscita del minorenne dal circuito processuale non esclude cioè che debba comunque essere adottata la decisione a lui più favorevole, ponendolo nelle condizioni di ottenere, ove ne sussistano i presupposti, la formula di proscioglimento più adeguata alla natura del fatto contestato e ai profili soggettivi del suo comportamento. La disciplina censurata non contempera tali esigenze, posto che, se gli elementi di fatto e le circostanze idonei a dimostrare la tenuità del fatto e l'occasionalità del comportamento emergono solo in dibattimento, o se l'imputato non ha potuto beneficiare del proscioglimento per irrilevanza del fatto nell’udienza preliminare, l'unica alternativa alla pronuncia di una sentenza di condanna è, come emblematicamente dimostrato dalla vicenda oggetto del giudizio a quo, il proscioglimento dibattimentale per concessione del perdono giudiziale. Ma tale esito, che presuppone un’affermazione di colpevolezza, realizza un livello di tutela dell'imputato minorenne certamente inferiore rispetto a quello assicurato dal proscioglimento per irrilevanza del fatto, i cui effetti processuali e sostanziali sono di gran lunga più favorevoli. Deve quindi essere dichiarata, per contrasto con gli artt. 3 e 31, secondo comma, Cost., l'illegittimità costituzionale dell'art. 27, comma 4, del d.P.R. n. 448 del 1988, nella parte in cui prevede che la sentenza di proscioglimento per irrilevanza del fatto possa essere pronunciata solo nell’udienza preliminare, nel giudizio immediato e nel giudizio direttissimo. Rimangono così assorbite le censure prospettate dal rimettente in riferimento all'art. 25 Cost.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 27, comma 4, del d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448 (Approvazione delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni), nella parte in cui prevede che la sentenza di proscioglimento per irrilevanza del fatto possa essere pronunciata solo nell’udienza preliminare, nel giudizio immediato e nel giudizio direttissimo.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 maggio 2003.
Riccardo CHIEPPA, Presidente Guido NEPPI MODONA, Redattore
Depositata in Cancelleria il 9 maggio 2003.