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Corte Costituzionale, sentenza n. 1 del 16 gennaio 2002 (30.1.02)

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Prime riflessioni sulla sentenza n. 1 del 2002 della Corte Costituzionale e le conseguenze per il procedimento di potestà
Dott. Giusepe Pietrapiana, Giudice presso il T.M. di Trento

 La sentenza della Corte Costituzionale n. 1 del 2002 che qui si presenta, pur non accogliendo nessuna delle numerose questioni di costituzionalità sollevate dalle Corti di Appello di Torino e di Genova, è comunque destinata a costituire un importante punto di riferimento per il processo civile minorile.

La Corte ha infatti indicato in modo più o meno esplicito, per alcuni dei quesiti di costituzionalità dichiarati inammissibili od infondati, quale potrebbe essere l’interpretazione delle norme vigenti conforme al dettato costituzionale.

Senza approfondire il merito delle argomentazioni della Corte, appare utile provare a chiarire quale siano le conseguenze pratiche ed immediate della pronuncia in esame.

a) Quanto alla comunicazione, nell’ambito dei procedimenti ablativi o modificativi della potestà genitoriale, dei provvedimenti con la forma abbreviata del biglietto di cancelleria (per il solo dispositivo) anziché mediante notificazione ai sensi dell’art. 137 c.p.c. (della copia integrale), la Corte ha dichiarato inammissibile la sollevata questione di costituzionalità del comb. disp. degli artt. 739, co.2, e 136 c.p.c., in quanto il Giudice rimettente ha “rinunziato a ricercare la possibilità di interpretare la norma impugnata nel senso utile ad evitare quello che, secondo la sua prospettazione, è il contrasto con la Costituzione, pur mostrando di conoscere le argomentazioni letterali e sistematiche che tale interpretazione potrebbe sorreggere”.
Non si tratta quindi di una sentenza interpretativa di rigetto, poiché in tali sentenze si respinge l’eccezione di incostituzionalità sulla base di una determinata interpretazione della norma (fra le varie possibili) operata da parte della stessa Corte.
Qui la Corte non si spinge a fornire essa stessa quella interpretazione adeguatrice, che tuttavia emerge con una certa chiarezza dalla lettura dell’ordinanza della Corte di Appello di Torino, in questi termini: i procedimenti ex artt. 330 e 333 c.c. sono procedimenti "bilaterali o plurilaterali”, come tali soggetti all’art. 739, co.2, c.p.c., che per il provvedimento camerale dato nei confronti di più parti prevede appunto la notifica e non la mera comunicazione con biglietto di cancelleria.
Pertanto, anche in assenza di un formale avallo della Corte Costituzionale, sarebbe auspicabile ed opportuno che quei T.M., nei quali sia in vigore la prassi (secondo la Corte di Appello di Torino, un vero e proprio “diritto vivente”) della comunicazione dei decreti nella forma abbreviata del biglietto di cancelleria, facciano propria l’interpretazione “suggerita” dalla Corte, con la conseguente necessità della notifica integrale anche ai genitori del decreto, come già accade in altri T.M. (es. quello di Trento).

Adottando tale soluzione, il termine di dieci giorni per proporre reclamo decorrerà di conseguenza dalla notificazione del decreto, anziché dalla sua comunicazione con biglietto di cancelleria (la sollevata questione di costituzionalità del comb. disp. degli artt. 739, co.2, e 741 c.p.c. è stata considerata dalla Corte meramente dipendente dalla prima questione sopra illustrata).
In tal modo verrà meno quella che sicuramente era una eccessiva ed ingiustificata compressione del diritto di difesa dei genitori interessati a proporre reclamo.

b) Quanto all’audizione, nell’ambito dei medesimi procedimenti, del solo genitore contro cui è richiesto il provvedimento e non anche dell’altro genitore, la Corte ha dichiarato la questione di costituzionalità infondata “in quanto muove da un presupposto interpretativo erroneo”.
La Corte ha spiegato infatti che già l’attuale sistema normativo prevede che nei procedimenti in esame debbano essere sentiti entrambi i genitori: ciò si desume dall’art. 9 co.2 della Convenzione di New York del 20 novembre 1989, che sul punto viene quindi ad integrare quanto disposto dall’impugnato art. 336 co.2 .c. .
In tal caso – a differenza della questione trattata sub a) – pare possa parlarsi di una vera e propria sentenza interpretativa di rigetto.
Pur ricordando che in linea di principio non vi è un vincolo dei giudici comuni ad accogliere l’interpretazione adeguatrice della Corte, non vi è dubbio sull’immediato riflesso applicativo della pronuncia in esame, in quanto essa non fa che rilevare la presenza di una norma già esistente nel nostro ordinamento giuridico, seppur di origine internazionale, atteso che la convenzione di New York è stata recepita dall'Italia con legge n 27 maggio 1991, n. 176.
Deve allora ritenersi che la mancata convocazione dell’altro genitore costituirebbe una violazione di legge relativa ad una fondamentale regola di rispetto del contraddittorio, cui dovrebbe conseguire la nullità del decreto emesso all’esito del procedimento.

c) Stessa soluzione per la questione della omessa previsione, a pena di nullità, della audizione del minore, ultradodicenne o anche di età inferiore se opportuno: anche in tal caso la disciplina dell’art. 336 co.2 c.c. è integrata dall’art. 12 della citata Convenzione di New York, che prevede l’ascolto del “fanciullo capace di discernimento”.
La Corte ha precisato come il minore debba considerarsi “parte” del procedimento, con la necessità del contraddittorio nei suoi confronti, se del caso previa nomina di un curatore speciale ai sensi dell’art. 78 c.p.c.
Importante è anche il riferimento alla norma di cui all’art. 37 co.3 della L. n. 149/2001 (modificativa della L. n. 184/83), pur non ancora entrata in vigore, la quale conferma l’attribuzione al minore (oltre che ad entrambi i genitori) della qualità di parte.

d) Quanto alla questione di costituzionalità della disciplina dei provvedimenti temporanei ed urgenti emessi ai sensi dell’art. 336 co.3 c.c. - per la mancata previsione, a pena di nullità, di una loro durata massima ovvero di un successivo provvedimento emesso in contraddittorio per la loro conferma, modifica o revoca - la Corte ne ha dichiarato l’inammissibilità, per non avere il rimettente valutato la possibilità di dare alla norma un’interpretazione conforme ai parametri costituzionale, in particolare verificando se tale procedimento non possa ritenersi assoggettato alla disciplina del cd. procedimento cautelare uniforme di cui agli artt. 669 bis ss. c.p.c.
Anche in tale caso, come in quello sub a), non si tratta quindi di una sentenza interpretativa di rigetto e i T.M. non saranno tenuti ad applicare la soluzione interpretativa accennata.
Certamente l’applicazione del procedimento cautelare uniforme ai decreti provvisori ed urgenti (tesi da tempo sostenuta in dottrina), comporterebbe una novità “rivoluzionaria” se messa a confronto con le prassi dei T.M., che sono spesso oggetto di fondate critiche per il ricorrente abuso nell’utilizzo dei provvedimenti di cui all’art. 336 co.3 c.c. , con notevoli restrizioni del diritto di difesa delle parti (anche in riferimento ai noti limiti di impugnabilità di tali provvedimenti).
Proprio per la amplissima portata della questione, sarebbe stata auspicabile una maggiore chiarezza da parte della Corte Costituzionale – come è stata fatta invece nelle questioni trattate sub b) e c) –, la quale con ogni probabilità sarà chiamata a decidere nuovamente sulla medesima questione, una volta che il giudice rimettente avrà colmato il difetto di motivazione evidenziato dalla Corte stessa.

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