Andrea Graziosi
Straordinario dell’Università di Ferrara
OSSERVAZIONI SULLA RIFORMA DEI PROCESSI DI SEPARAZIONE E DI DIVORZIO
(abstract dell’articolo pubblicato sul n. 4/05 della Rivista trimestrale di diritto e procedura civile)
In questo articolo l’Autore esamina le modifiche al c.p.c. introdotte dal d.l. n. 35 del 2005 (cd. decreto competitività), convertito in legge dalla l. n. 80 del 2005, relative ai processi di separazione personale dei coniugi e di divorzio.
Le modifiche, oltre al fatto di non aver toccato nemmeno in minima parte né la separazione consensuale (art. 711 c.p.c.) né il cd. divorzio su ricorso congiunto (art. 4, comma 13°, ma ora comma 16°, l. div.), quanto meno sotto il profilo delle fonti normative (ma non solo), hanno reintrodotto la duplicità dei riti in materia di separazione e di divorzio, riscrivendo le norme sul processo di separazione (l’art. 3, lett. e ter del d. l. n. 35 del 2005 recita espressamente “gli articoli 706, 707, 708, 709 sono sostituiti dai seguenti:…”) e quelle sul processo di divorzio (l’art. 3 bis del d. l. n. 35 del 2005 recita espressamente “l’articolo 4 della legge 1° dicembre 1970 n. 898 è sostituito dal seguente: …), fino ad ora regolamentati in maniera sostanzialmente uniforme dall’art. 23 della l. n. 74 del 1987, secondo cui “Fino all'entrata in vigore del nuovo testo del codice di procedura civile, ai giudizi di separazione personale dei coniugi si applicano, in quanto compatibili, le regole di cui all'art. 4 della legge 1 dicembre 1970, n. 898, come sostituito dall'art. 8 della presente legge”.
L’A. segnala un altro aspetto di ordine generale che emerge immediatamente ad un primo esame della riforma dei processi di separazione e divorzio: l'incondizionato accoglimento della c.d.concezione bifasica di queste due procedure. Tale opzione chiara - che sottende una visione del matrimonio civile nettamente orientata verso la componente pubblicistica dell’istituto, più attenta alla preservazione indiscriminata del vincolo che sulla protezione degli interessi e dei diritti dei soggetti minori coinvolti nella crisi coniugale – è tutt’altro che una scelta di pura tecnica processuale , ma ha implicato una scelta di campo ideologica e culturale, sulla quale,forse, sarebbero stati preferibili una riflessione ed un dibattito più approfonditi di quanto consentito dai soli sessanta giorni richiesti per la conversione in legge di un decreto-legge.
Tra i diversi aspetti critici della nuova normativa che vengono affrontati nella disamina - la competenza e la fase introduttiva, l’udienza presidenziale, l’ordinanza presidenziale e l’avvio della fase a cognizione piena, la disciplina “speciale” del processo di divorzio ed il ritorno alle regole ordinarie nel giudizio di separazione - l’A.sottolinea la poca attenzione che il legislatore ha riservato ai minori, vere parti deboli di queste procedure (si pensi che nel processo i separazione il presidente non ha più il potere discrezionale di senitire i figli minori, nulla stabilendo in proposito il novellato art. 708,comma 3, c.p.c). Conclude infatti l'A. evidenziando: “Ho già notato sopra che il diritto dei figli minorenni ad essere ascoltati, non solo non è stato potenziato e disciplinato adeguatamente affinché anche la loro voce possa giungere alle orecchie del giudice senza provocare loro traumi o disagi, ma è stato addirittura ridimensionato. I profili sui quali si sarebbe potuti intervenire sono ovviamente anche molti altri, primo fra tutti quello del potere del giudice di nominare, all’occorrenza, un curatore speciale dei figli minorenni coinvolti nei procedimenti di separazione e di divorzio, che li rappresenti in giudizio e sottragga la tutela delle loro ragioni agli effetti nefasti dei veri e propri “rodei processuali” che talvolta vengono messi in scena dai loro genitori . O ancora, avrebbero meritato l’attenzione del legislatore gli annosi conflitti di competenza tra tribunale dei minorenni e tribunale ordinario, che spesso congelano la urgentissima tutela dei diritti minorili in infinite pastoie procedurali.Non è ovviamente compito mio, né questa è la sede opportuna, per esprimere un giudizio su una tale trascuratezza nei confronti dei diritti dei minori. Di certo lascia delusi il fatto che l’intervento riformatore si sia dimostrato del tutto impermeabile ad istanze che ormai sono in gran parte fatte proprie dai commentatori, dai pratici e dagli stessi utenti del servizio giustizia”.