QUALE GIUDICE NATURALE PER I FIGLI NATURALI? COMPETENZA SULL’AFFIDAMENTO ED IL MANTENIMENTO DEI FIGLI NATURALI
(relazione al seminario AIAF del 7 giugno 2007 – Padova) di Maria Grazia Domanico
L’ordinanza della Corte di Cassazione n. 8362 del 22.3.2007, depositata il 3.4.2007, che ha risolto il conflitto negativo di competenza tra il Tribunale Ordinario e il Tribunale per i Minorenni di Milano in relazione ai procedimenti relativi all’affidamento e al mantenimento dei figli di genitori non coniugati,
conflitto determinatosi a seguito dell’entrata in vigore della legge n. 54/06, pone alcuni seri interrogativi, soprattutto di natura processuale, in relazione alla interpretazione e applicazione della normativa da parte dei Tribunali per i Minorenni che, secondo l’indicazione della Corte, dovranno decidere anche le domande di natura economica - già di competenza del Tribunale Ordinario ai sensi dell’art. 148 c.c. - se proposte contestualmente alla domanda di affidamento dei figli.