Osservazioni sul disegno di legge C.66 ed abb. Disposizioni in materia di separazione dei coniugi e affidamento condiviso dei figli.
(Testo della Commissione Giustizia del 15.9.2004)
Dott.ssa Magda Brienza - Presidente del Tribunale per i minorenni di Roma
Con l’art. 1 (Modifica e introduzione di articoli nel codice civile) viene sostituito l’art. 155 c.c. e vengono aggiunti gli artt. 155 bis, 155 ter, 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies.
Il nuovo art 155 del codice civile – dopo aver affermato il diritto del minore a mantenere dopo la separazione dei genitori un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di essi e con i parenti di ciascun ramo genitoriale, dispone che i figli siano affidati ad entrambi i genitori ("il giudice che pronuncia la separazione o il divorzio dispone"). Il giudice deve tener conto delle modalità concordate dai coniugi e motivatamente espresse nel progetto di affidamento condiviso obbligatoriamente allegato alla domanda di separazione. Gli accordi sono vincolanti per il giudice che ne prende atto, se non risultano palesemente contrari all'interesse dei figli. Se i coniugi non sono concordi debbono formulare le loro proposte su: tempi e modalità della presenza dei figli presso ciascun genitore, misura e modo di contributo al mantenimento, alla cura, all'istruzione e all'educazione dei figli.
La potestà è esercitata da entrambi i genitori.
Il modello di affidamento previsto in via generale dalla legge è stato fino all’entrata in vigore della legge sul divorzio, quello monogenitoriale....