Il ddl 4294 concernte la " disciplina della difesa d’ufficio nei giudizi civili minorili e modifica degli articoli 336 e 337 del codice civile in materia di procedimenti davanti al tribunale per i minorenni " è stato approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del giorno 15 luglio 2004 con l'unanimità dei voti.
Il disegno di legge si trova ora all'esame del Senato e reca il n. 3048.
Riportiamo di seguito il testo approvato dalla Camera ed ora all'esame del Senato.
DISEGNO DI LEGGE presentato dal Ministro della giustizia (CASTELLI)
(V. Stampato Camera n. 4294)
approvato dalla Camera dei deputati il 15 luglio 2004
Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 16 luglio 2004
Disciplina della difesa d’ufficio nei giudizi civili minorili e modifica degli articoli 336 e 337 del codice civile in materia di procedimenti davanti al tribunale per i minorenni
DISEGNO DI LEGGE
Art. 1.
1. Nei procedimenti di cui alla legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, nei quali siano interessate più parti private, queste non possono stare in giudizio se non con il ministero o l’assistenza di un avvocato. Nell’avviso di cui al comma 2 dell’articolo 10 della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, oltre l’invito a nominare un difensore di fiducia e l’avvertimento che in mancanza il difensore sarà nominato d’ufficio, deve essere contenuta una succinta informazione in ordine alle condizioni per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato previste dagli articoli 74, 76 e 77 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, con l’avvertenza che, ove non ricorrano le condizioni per tale ammissione, le parti hanno l’obbligo di retribuire il difensore nominato d’ufficio. Con lo stesso atto è nominato al minore un curatore speciale che lo rappresenta, a titolo gratuito, per ogni grado e per ogni fase del giudizio e per tutte le eventuali procedure connesse.
2. Le parti private possono chiedere al giudice competente, anche al fine di promuovere i giudizi di cui alla legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato. Il giudice decide ai sensi dell’articolo 74, comma 2, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115.
3. La scelta del difensore d’ufficio è effettuata tra gli avvocati iscritti in uno specifico elenco predisposto dal locale Consiglio dell’Ordine degli avvocati, ha efficacia dal momento della nomina e viene meno automaticamente con la comunicazione della parte al giudice della nomina di un difensore di fiducia.
4. La nomina del difensore d’ufficio è valida per ogni grado e per ogni fase del giudizio e per tutte le eventuali procedure, comunque connesse.
5. Per quanto non previsto dal presente articolo si applicano le disposizioni stabilite dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e successive modificazioni, in quanto compatibili.
Art. 2.
1. L’articolo 336 del codice civile è sostituito dal seguente:
«Art. 336. (Forma della domanda, udienza di comparizione e provvedimenti urgenti). – I provvedimenti di cui agli articoli precedenti sono chiesti con ricorso al giudice competente. Il ricorso può essere proposto anche verbalmente innanzi al presidente del tribunale, il quale provvede a fare redigere processo verbale. Il ricorso o il processo verbale deve contenere:
1) l’indicazione dell’ufficio giudiziario;
2) il nome, il cognome, la residenza o il domicilio eletto del ricorrente nella circoscrizione del giudice adito;
3) l’oggetto della domanda, con concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto che ne costituiscono fondamento;
4) l’indicazione dei mezzi di prova, e in particolare l’indicazione del nome e del cognome delle persone informate dei fatti, nonché dei documenti che si offrono in comunicazione.
Il presidente, entro tre giorni dal deposito del ricorso o dalla redazione del processo verbale, nomina il giudice istruttore, fissa l’udienza di comparizione delle parti davanti a questo e nomina al minore che ne sia privo un curatore speciale che lo rappresenta, a titolo gratuito, in ogni stato e grado del giudizio e in ogni eventuale procedura comunque connessa.
Tra la data del deposito del ricorso o della redazione del processo verbale e l’udienza di comparizione non devono intercorrere più di quaranta giorni. Su istanza motivata del ricorrente, detto termine può essere ridotto alla metà.
Il ricorso o il processo verbale, unitamente al decreto di fissazione dell’udienza, deve essere notificato ai controinteressati, entro cinque giorni dalla data di pronuncia del decreto.
Tra la data di notificazione e quella dell’udienza di comparizione deve intercorrere un termine non minore di quindici giorni.
In caso di urgenza, anche anteriormente alla proposizione del ricorso, il presidente può adottare provvedimenti temporanei, immediatamente esecutivi tenuto conto dell’interesse del minore.
Con il decreto mediante il quale fissa la comparizione delle parti ai sensi dell’articolo 669-sexies del codice di procedura civile, il presidente nomina un curatore speciale del minore, a cui il decreto è comunicato dalla cancelleria. Il curatore speciale rappresenta il minore a titolo gratuito».
Art. 3.
1. L’articolo 337 del codice civile è sostituito dal seguente:
«Art. 337. (Legittimazione e difesa). – La legittimazione attiva spetta al pubblico ministero, ai genitori, ai parenti entro il quarto grado e alle persone che hanno rapporti significativi con il minore.
La legittimazione passiva spetta al pubblico ministero, ai genitori, al minore e alle persone che hanno rapporti significativi con il minore.
Le parti private non possono stare in giudizio se non con il ministero o con l’assistenza di un avvocato.
Le parti private possono chiedere, in qualsiasi momento, anche prima della proposizione del ricorso, al giudice competente, l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato.
Qualora il ricorrente non abbia nominato un difensore di fiducia, il presidente, con il provvedimento di cui al secondo comma dell’articolo 336, nomina un difensore d’ufficio.
Con successivo decreto il presidente nomina ai controinteressati un difensore d’ufficio qualora gli stessi, costituitisi, non abbiano provveduto alla nomina di un difensore di fiducia.
Contestualmente alla nomina del difensore d’ufficio, il presidente informa le parti, a pena di nullità, delle condizioni per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, previste dagli articoli 76 e 77 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, avvertendole che, ove non ricorrano le condizioni per tale ammissione, hanno l’obbligo di retribuire il difensore nominato d’ufficio.
La scelta del difensore d’ufficio è effettuata tra gli avvocati iscritti in uno specifico elenco predisposto dal locale Consiglio dell’Ordine degli avvocati, ha efficacia dal momento della nomina e viene meno automaticamente con la comunicazione della parte al giudice della nomina di un difensore di fiducia.
La nomina del difensore d’ufficio è disposta, con le stesse modalità di cui ai commi precedenti, in ogni altro caso in cui un soggetto acquista la qualità di parte nel corso del procedimento.
La nomina del difensore d’ufficio è valida per ogni grado e per ogni fase del giudizio e per tutte le eventuali procedure, comunque connesse.
Per quanto non previsto dal presente articolo si applicano le disposizioni stabilite dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e successive modificazioni, in quanto compatibili».
Art. 4.
1. Dopo l’articolo 337 del codice civile sono inseriti i seguenti:
«Art. 337-bis. – (Costituzione delle parti). – Le parti si costituiscono depositando in cancelleria il ricorso o il processo verbale e il decreto di fissazione dell’udienza, con la relazione di notificazione, unitamente alla procura, oppure presentando tali documenti al giudice in udienza.
Art. 337-ter. – (Procedimento). – All’udienza di prima comparizione il giudice, verificata l’avvenuta notifica e la regolare instaurazione del contraddittorio, con ordinanza, conferma o revoca i provvedimenti adottati dal presidente. La mancata conferma comporta la inefficacia dei medesimi. Nel corso del giudizio, il giudice, nell’interesse del minore, può adottare, con ordinanza, provvedimenti provvisori, dichiarandoli immediatamente esecutivi in caso di urgenza. Tali provvedimenti sono modificabili e revocabili in corso di causa dallo stesso giudice che li ha pronunciati e perdono efficacia con la pronuncia della sentenza di cui all’articolo 337-quinquies, terzo comma. Avverso i provvedimenti provvisori pronunciati in corso di causa dal giudice può essere proposta, entro quindici giorni dalla loro comunicazione, istanza di modifica o di revoca al collegio di cui fa parte il giudice che li ha pronunciati; il collegio decide, con ordinanza, entro sessanta giorni, sentite le parti; l’ordinanza deve essere depositata in cancelleria entro venti giorni dalla decisione ed è notificata d’ufficio alle parti private e comunicata al pubblico ministero nel testo integrale.
Il giudice procede anche d’ufficio nella ricerca delle prove e decide nell’esclusivo interesse del minore, anche indipendentemente e in difformità rispetto alle richieste formulate dalle parti. Il giudice, se ammette delle prove d’ufficio, avverte, sotto pena di nullità, le parti della data della loro assunzione, salvo che, in relazione all’oggetto della prova o alla personalità del soggetto da escutere, il giudice ritenga che la presenza delle parti stesse possa influire sulla genuinità della prova. Per gli stessi motivi, il giudice può disporre l’allontanamento delle parti precedentemente ammesse.
L’esistenza di sommarie informazioni ottenute dal giudice, nonché delle relazioni del servizio sociale, deve essere comunicata immediatamente alle parti, le quali hanno il diritto di prenderne visione, di estrarne copia e di replicare nel termine perentorio di quindici giorni dalla comunicazione.
L’acquisizione al fascicolo processuale di qualsiasi informazione, atto o documento deve essere immediatamente comunicata alle parti le quali hanno il diritto di prenderne visione, di estrarne copia e di replicare nel termine perentorio di quindici giorni dalla comunicazione. Il giudice può disporre che sia sottoposta al vincolo del segreto l’indicazione del luogo in cui il minore si trova.
Se viene disposta consulenza tecnica d’ufficio, alle parti deve essere comunicata, a pena di nullità, la data dell’inizio delle relative operazioni, avvertendole della possibilità di nominare propri consulenti.
Il giudice, con decreto motivato, vieta la conoscenza di atti e documenti acquisiti al processo, non rilevanti ai fini della decisione, in presenza di un grave pregiudizio per il minore o per i terzi.
Art. 337-quater. (Audizione del minore). – Il minore che abbia compiuto gli anni dodici ed eventualmente il minore di età inferiore, in considerazione della sua capacità di discernimento, deve essere sentito e il giudice deve prendere in considerazione la sua opinione, tenendo conto dell’età e del suo grado di maturità.
Il giudice può disporre che il minore sia sentito con audizione protetta, in locali a ciò idonei, anche fuori dell’ufficio giudiziario, e che la medesima, oltre che verbalizzata, sia registrata con mezzi audiovisivi.
Art. 337-quinquies. (Decisione e ricorso). – Terminata la fase istruttoria e di trattazione, il giudice rimette la causa al collegio, fissa, non oltre sessanta giorni, la data dell’udienza collegiale e ne dà avviso alle parti, le quali possono, entro dieci giorni dalla comunicazione dell’avviso, chiedere la discussione orale davanti al collegio. Fino a cinque giorni prima dell’udienza le parti hanno facoltà di depositare memorie difensive.
Qualora una delle parti ne faccia richiesta, il collegio può assegnare un termine non superiore a venti giorni per le memorie e un successivo termine di dieci giorni per le repliche.
Esaurita la discussione, il collegio trattiene la causa in decisione. La sentenza che definisce la causa e che può essere dichiarata immediatamente esecutiva è depositata in cancelleria nel termine di quindici giorni dall’udienza, ovvero dalla scadenza del termine per il deposito delle memorie di replica ed è notificata d’ufficio nel testo integrale al pubblico ministero e alle parti del giudizio.
Le parti possono proporre ricorso dinanzi alla sezione per i minorenni della corte d’appello, entro il termine di trenta giorni dalla notificazione della sentenza. Il ricorso deve essere sottoscritto dalla parte personalmente e non può essere fondato su motivi di legittimità non dedotti in primo grado, salve le ipotesi di nullità assoluta.
Se vi sono ragioni di urgenza, le sentenze pronunciate in primo e in secondo grado possono essere dichiarate immediatamente esecutive d’ufficio o su richiesta di parte.
Al giudizio in grado di appello si applicano le disposizioni dettate per il giudizio di primo grado, in quanto compatibili.
Avverso la sentenza pronunciata in grado di appello, le parti possono proporre ricorso per cassazione entro il termine di trenta giorni dalla notificazione.
La sentenza divenuta definitiva può essere modificata o revocata per circostanze sopravvenute ovvero per motivi non conosciuti nel precedente giudizio.
Art. 337-sexies. – (Vigilanza). – Sull’osservanza delle condizioni stabilite per l’esercizio della potestà e per l’amministrazione dei beni vigila uno dei componenti del collegio che le ha adottate delegato dal collegio stesso.
Art. 337-septies. – (Esecuzione). – L’esecuzione dei provvedimenti ha luogo, d’ufficio, con le modalità stabilite dal giudice che li ha pronunciati.
L’esecuzione delle ordinanze è curata da uno dei componenti togati del collegio che le ha pronunciate delegato dal collegio stesso.
Il giudice incaricato per l’esecuzione può essere coadiuvato da un esperto, può pronunciare i provvedimenti necessari, anche di modifica delle modalità esecutive, e può sospendere l’esecuzione rimettendo in tale caso gli atti al collegio.
Art. 337-octies. (Poteri dei difensori). – In tutti i procedimenti previsti dagli articoli 330 e seguenti, i difensori, di fiducia o d’ufficio, possono compiere e ricevere, nell’interesse delle parti, tutti gli atti del processo che non sono espressamente riservati alle parti stesse».
2. Dall’attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.
Art. 5.
1. Ai procedimenti disciplinati dalla legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, nonché ai relativi giudizi di opposizione, pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge, continuano ad applicarsi le disposizioni processuali vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto-legge 24 aprile 2001, n. 150, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2001, n. 240.
2. Ai procedimenti di cui all’articolo 336 del codice civile pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge continuano ad applicarsi le disposizioni processuali vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto-legge 24 aprile 2001, n. 150, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2001, n. 240.
Art. 6.
1. Per quanto non previsto dalla presente legge si applicano le disposizioni del codice di procedura civile, in quanto compatibili.
Art. 7.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.