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Franco Occhiogrosso: Famiglia: un intervento riformatore che preservi il ruolo dei servizi sociali (12.7.03)

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Articolo pubblicato sul n. 27 del 2003 della "Guida al diritto" del Sole 24 Ore

1. Nel messaggio inviato alla Conferenza Nazionale Avvocatura Magistratura svoltosi a Lecce dal 30/5 al 1/6/2003 il Capo dello Stato ha qualificato fondamentale la problematica della tutela dei minori, che insieme ad altri importanti temi vi veniva affrontata.

Ponendomi in questa prospettiva, ritengo che fare oggi il punto su questo argomento significhi cercare di rispondere ai due seguenti quesiti:

1) se siano univoci gli orientamenti che si vanno delineando nei progetti di riforma della giustizia familiare e minorile pendenti in Parlamento e se essi assicurino ai minori una tutela maggiore di quella attuale;

2) se le presunte intrusività ed invasività del giudice minorile nella famiglia, che sono state a base delle proposte di riforma minorili, non siano solo il profilo evidente di un discorso più profondo da fare, quello relativo all’emergere di una nuova devianza minorile e di nuovo disagio familiare, che esigono risposte qualificate e di ampio respiro.

2. In ordine al primo quesito, va sottolineato che vi sono in Parlamento due riforme, che pur attenendo a temi tra loro strettamente connessi, sono state finora gestite con totale quanto inaccettabile separatezza: l’una riguarda i disegni di legge Castelli sulla giustizia minorile, l’altra la riforma dell’affidamento dei figli nella separazione coniugale con l’introduzione del cd. affidamento condiviso. A ciò va aggiunto che, con la L.20/3/2003 n.77 è stata ratificata e resa esecutiva la Convenzione di Strasburgo del 25/1/1996 sull’esercizio dei diritti dei minori, che è quindi diventata legge vigente nel nostro ordinamento. Essa contribuisce a rendere ancora più arduo individuare gli orientamenti governativi emergenti a proposito di tutela dei minori.

Esaminiamone qualche profilo. 1) Il discorso più significativo riguarda il tema dell’ascolto del minore. La proposta Paniz sull’affidamento condiviso non lo prevede; il disegno Castelli sulla giustizia minorile lo prevede in forma protetta per i soli procedimenti limitativi o ablativi della potestà genitoria; la Convenzione di Strasburgo stabilisce invece che l’autorità giudiziaria, prima di prendere una decisione che coinvolge un minore che abbia sufficiente discernimento, deve accertare che egli abbia avuto tutte le informazioni pertinenti, deve consultarlo di persona nei casi che lo richiedono e “se necessario in privato oppure tramite persone o organismi” e “deve tenere nel debito conto l’opinione da lui espressa”; 2) la proposta Paniz ed il disegno di legge Castelli continuano a parlare di “potestà genitoria”, mentre la Convenzione di Strasburgo, in linea con i Paesi europei più avanzati, parla di “responsabilità genitoria”; 3) la Convenzione dispone che il giudice proceda rapidamente ad assicurare l’esecuzione delle decisioni: nulla di tutto ciò è previsto dalle proposte di riforma; 4) essa prevede inoltre che il minore, nei casi di conflitto d’interesse, possa chiedere la nomina di un curatore speciale e che tale nomina possa essere effettuata in tali casi anche d’ufficio dal giudice; riconosce anche al figlio il diritto di chiedere la nomina di un avvocato; mentre la nostra legislazione prevede il diritto del minore ad essere assistito da un difensore a spese dello Stato solo nei procedimenti relativi alla potestà genitoria (una tale disciplina non è ancora entrata in vigore); mentre ciò non è previsto neppure in prospettiva nei procedimenti di separazione tra coniugi, malgrado la Corte Costituzionale abbia riconosciuto al figlio il ruolo di parte processuale anche in questi giudizi. 5) Infine non c’è dubbio che il modello di giudice che, applicando la futura normativa sull’affidamento condiviso, dovrà determinare caso per caso i compiti spettanti a ciascuno dei coniugi (entrambi esercenti la potestà genitoria) nel rapporto quotidiano con i figli e stabilire le modalità di realizzazione del mantenimento diretto, al pari di quello delineato dalla Convenzione di Strasburgo non potrà che essere a tempo pieno ed altamente specializzato; un modello cioè ben diverso da quello a tempo parziale e solo formalmente specializzato, delineato dai progetti Castelli! Com’è agevole arguire, c’è necessità di mettere ordine in una situazione per molti versi confusa e contraddittoria.

3. Quanto al secondo punto, relativo all’evoluzione delle problematiche familiari e minorili, che dovranno trovare nelle riforme adeguate risposte, occorre considerare che il quadro della devianza minorile e del disagio familiare si è qualitativamente modificato in modo decisivo negli ultimi decenni. Al termine devianza minorile si va sempre più decisamente sostituendo quello di devianze al plurale, delle quali si individuano almeno sei tipi: quella tradizionale, quella dei ragazzi della mafia, dei ragazzi stranieri, di ultras e naziskin e poi il bullismo ed il malessere del benessere. La novità più significativa è che la devianza minorile sta divenendo trasversale, comune cioè a tutti i ceti sociali, mentre finora riguardava soprattutto le fasce marginali della popolazione.

Anche il disagio familiare presenta preoccupanti sintomi del suo accentuarsi: quello che qui ci interessa rilevare è che di ciò stanno emergendo segnali nuovi, complessi e talora difficili da cogliere. Accenno ai principali che sono: 1) il costante accentuarsi della crisi della famiglia, evidenziato anche dall’annuario statistico ISTAT del 2002, da cui risulta che nel 2001 vi sono stati ventimila matrimoni in meno rispetto al 2000 e che invece sono aumentati separazioni e divorzi. Indici questi della maggiore fragilità della famiglia; 2) il passaggio dal modello unico di famiglia nucleare ad una pluralità di modelli (la famiglia monoparentale, quella ricostituita, la famiglia multietnica, quella adottiva, quella della procreazione assistita, ecc.), cosa che documenta la sua tendenziale perdita d’identità; 3) l’accentuarsi del problema della sterilità dei coniugi; 4) le risultanze degli studi in tema di maltrattamenti ed abusi sui minori, da cui risulta che circa l’80% di essi sono di carattere endofamiliare; 5) l’evoluzione in senso multietnico della nostra società, che avviene secondo una logica emergenziale, priva di adeguate azioni di sostegno e di accoglienza della famiglia straniera, circostanza che contribuisce a determinare maggiore insicurezza nelle relazioni interpersonali; 6) i recenti ripetuti infanticidi, che hanno sconvolto famiglie apparentemente “normali”: non solo l’ormai notissima vicenda di Cogne, ma anche altre successive e ripetute di bambini uccisi dai genitori. La loro frequenza è stata tale da indurre la stampa a coniare per l’occasione il termine “figlicidio”. In senso opposto, ma rientrante nello stesso ambito, la tragedia di Novi Ligure.

Ed il legislatore dà segni di aver colto l’emergere di questa problematica: ne sono prova la L. 154/2001 in tema di interventi giudiziari per contrastare la violenza nelle relazioni familiari, la L.149/2001, che nel suo nuovo art.1 prevede interventi socio-assistenziali in favore delle famiglie a rischio e per la prevenzione dell’abbandono dei figli minori, nonché l’attuale disciplina degli artt. 330-333 cod. civ., che sancisce il possibile allontanamento da casa non più solo del figlio che ha subito il comportamento pregiudizievole del genitore, ma anche del genitore che tale condotta ha serbato. Anche per il disagio familiare, come per la devianza minorile, la novità certamente più significativa è la presenza crescente del ceto medio, che finora ne era sostanzialmente esente.

4. Se sono queste le linee evolutive che si vanno evidenziando in materia, allora non c’è dubbio che vi sia un’altra separatezza da superare: quella della giurisdizione dagli interventi socio-assistenziali, necessari “per accompagnare” famiglia e minori e sostenerli nelle loro difficoltà non solo fuori dal processo ma anche nell’ambito del processo.

Si tratta di un’esigenza, che va emergendo a vari livelli. Già l’art. 342 ter cod. civ., ad esempio, stabilisce riguardo agli ordini di protezione che il giudice possa disporre l’intervento dei servizi sociali del territorio o di un centro di mediazione familiare oltre che delle associazioni per le vittime di abusi e maltrattamenti; nella stessa prospettiva, la proposta Paniz prevede l’intervento delle camere di mediazione ed i disegni di legge Castelli ripropongono l’intervento dei servizi sociali ministeriali e degli enti locali, già previsti ampiamente in ambito giudiziario minorile.

Si tratta però di previsioni normative prive di qualunque programmazione. Sarebbe indispensabile, invece, prevedere uno stretto coordinamento con le Regioni affinché i piani regionali previsti dalla L. 328/2000 disciplinino anche numero e qualità dei servizi sociali adeguati a rispondere alle richieste giurisdizionali e individuino altresì un meccanismo, che ne assicuri lo stabile coordinamento.

E’ necessaria altresì una normativa che regoli con puntualità ruolo e modalità d’intervento dei servizi sociali nel processo. Altri interventi necessari per tutelare i minori dovrebbero puntare a reprimere con continuità e decisione la violenza familiare ed a contrastare duramente l’esasperata conflittualità dei coniugi separati, che è molto nociva per i figli. In conclusione, è necessaria una rivisitazione delle prospettive confuse e talora inadeguate, che emergono dalle proposte in discussione al Parlamento; e soprattutto occorre che la cultura giuridica non minorile impari a riconoscere ai minori spazi maggiori per una tutela effettiva dell’esercizio dei loro diritti.

Franco Occhiogrosso

Presidente del Tribunale per i Minorenni di Bari