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Elisa Ceccareli: A che punto è la "riforma" della giustizia minorile varata dal Governo nel marzo 2002 (15.1.03)

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Elisa Ceccarelli : A che punto è la “riforma” della giustizia minorile varata dal Governo nel marzo 2002 con i DDL 2501 e 2517 presentati alla Camera dal Ministro Castelli (gennaio 2003) La Commissione giustizia della Camera che dal mese di aprile sta esaminando tutti i disegni di legge sulla competenza dei Tribunali per i Minorenni (n.2501 sulla competenza penale e n.2517 sulla competenza civile di iniziativa governativa e gli altri di iniziativa parlamentare) ha rallentato molto i suoi lavori, che inizialmente sembravano avviati in modo molto rapido. Il 9 novembre, il suo Presidente, Prof.Avv. Gaetano Pecorella, ha fatto pervenire al congresso dell’Associazione Magistrati per i Minorenni e per la Famiglia in corso a Salerno, una lettera in cui sono contenute alcune interessanti affermazioni che bisognerebbe tenere presenti nel prosieguo della discussione. Nella lettera viene fatto un sommario elenco dei problemi all’esame della Commissione.

Sulla divisione tra Tribunale civile e penale per i minorenni, cardine dei due DDL governativi, il Presidente esprime una diversa opinione : ”Sono convinto che il percorso della devianza minorile richiede l’unità della giurisdizione anche in relazione al rapporto tra il minore e la famiglia. Senonché le soluzioni per realizzare questo obiettivo, che ha trovato molti concordi nel corso delle audizioni, sono le più diverse e per ciascuno di esse vi è una qualche controindicazione. Probabilmente la costituzione del Tribunale della famiglia sarebbe la strada ideale, ma le difficoltà maggiori provengono sia da ragioni strutturali (spazi, personale ecc.) sia dallo spostamento delle cause finora di competenza locale presso il distretto di Corte d’Appello: al che si oppongono gli avvocati delle sedi che vengono danneggiate. Si potrebbe allora ricorrere a sezioni specializzate lasciando l’attuale assetto sul territorio.” Sui “giudici esperti” di cui il DDL governativo prevede l’eliminazione nelle sezioni civili minorili, il Presidente scrive invece : “La presenza dell’esperto costituisce un importante apporto conoscitivo, tecnico specialistico, all’interno di un giudizio che non può e non deve essere soltanto a carattere giuridico. Mi parrebbe opportuno perciò il loro mantenimento nei collegi sia civili che penali, tuttavia in posizione minoritaria”. Il terzo punto riguarda le carceri minorili e pone il problema dei ragazzi che, dopo aver commesso reati durante la minore età, divenuti maggiorenne, debbano avere una collocazione diversa dall’invio al carcere dei maggiorenni, che invece è previsto nel DDL governativo. . A questo proposito indica come preferibile (se compatibile con le difficoltà strutturali) la soluzione di prevedere “istituti specializzati per i cosiddetti giovani-adulti per la fascia d’età dai diciotto ai ventuno anni.” Viene poi affrontato il tema della messa alla prova. che, secondo il progetto di legge governativo, non sarebbe più applicabile ai reati più gravi (omicidio, associazione mafiosa o camorristica, violenze sessuali). Su questo il Presidente della Commissione così si esprime: “Suscita qualche perplessità l’esclusione dalla messa alla prova in relazione ai reati addebitati. Sembra meglio collegare la messa alla prova soltanto ad una prognosi di recupero, senonché ci si dovrebbe orientare verso l’etica della responsabilità accertando in ogni caso la responsabilità del minore, sospendendo soltanto la quantificazione della pena”. Infine sull’imputabilità la lettera ricorda che “al disegno di legge del Governo è stata abbinata una proposta di legge parlamentare che prevede la fascia della minore età dai tredici ai diciassette anni.” e aggiunge “Sul punto la commissione non ha un orientamento, non c’è dubbio che oggi per certi aspetti i giovani sviluppino l’intelligenza più rapidamente per altri aspetti però la loro funzione è turbata dal tipo di società in cui vivono, e anche su ciò un vostro orientamento sarebbe di grande importanza”. Credo che questa lettera sia importante poiché riconosce, sia pure in modo ancora problematico, quelli che sono stati indicati come punti irrinunciabili dall’Associazione per i Magistrati per i Minorenni e per la Famiglia, vale a dire la necessità che sia mantenuta l’unitarietà della giurisdizione nei confronti dei minori (sia vittime che devianti), l’unificazione delle competenze familiari e minorili, la presenza dei giudici onorari nei collegi penali e civili. Quando, nel mese di marzo, il Governo ha presentato alla Camera i due disegni di legge sulla giustizia minorile è parso subito evidente come essi si fondassero su esigenze propagandistiche e su una semplificazione e banalizzazione dei problemi e della realtà con cui la giustizia minorile è chiamata a fare i conti e che, evidentemente, coloro che hanno formulato le proposte, non conoscevano. Nelle relazione ai due disegni di legge non vengono esposte ragioni plausibili della progettata distruzione del Tribunale per i Minorenni come unico giudice civile e penale, unicità che ha invece un senso preciso perché coloro che commettono reati sono in generale ragazzi con gravi problematiche familiari, rispetto ai quali gli interventi preventivi civili possono avere l’effetto di evitare conseguenze penali. Non è giustificata neppure la prevista limitazione dell’istituto della messa alla prova. La messa alla prova (in vigore dal 1989) in questi anni ha dato buon esito, non si è rivelata inutile né tanto meno dannosa. A volte è stata applicata anche a reati molto gravi (anche omicidio) con esito positivo di recupero dei ragazzi. In questi casi si è rilevato però che la durata della prova, stabilita dalla legge in un massimo di tre anni, è insufficiente. Sarebbe auspicabile dunque non che si escludesse l’applicabilità della messa alla prova per reati gravi, ma che si allungassero i tempi e, più in generale, che venissero forniti strumenti più duttili e più adeguati alla gravità dei reati e alle singole situazioni. Occorre anche dire che l’applicazione della messa alla prova presuppone l’accertamento della responsabilità e che essa non costituisce un’apertura all’impunità, bensì alla potenzialità di recupero di una personalità in evoluzione, quale è quella del minorenne. L’esame dei disegni di legge governativi in questi mesi sembra dunque aver fatto emergere le loro contraddizioni che sin dall’inizio erano apparse evidenti agli operatori della giustizia minorile. A ciò ha contribuito la mobilitazione critica da parte dei magistrati per i minorenni, che non ha avuto contenuti di rivendicazione corporativa, bensì di forte richiamo all’opinione pubblica e alla società civile sulla complessità delle problematiche di questo settore. Oltre a quello proveniente dal Presidente della Commissione Giustizia della Camera, un altro segnale di attenzione a tale complessità è giunto dalla Commissione Bicamerale per l’Infanzia che, dovendo dare il suo parere sui progetti di riforma, nella seduta del 17 dicembre 2002 ha approvato una relazione su tutti i punti problematici della giustizia minorile, civile e penale e sulle possibili soluzioni. Dal punto di vista ordinamentale la relazione sottolinea la necessità che venga mantenuta l’unitarietà del giudice che decide sul civile e sul penale; che i giudici specializzati per i minorenni mantengano la composizione mista (giudici togati ed onorari) e che abbiano una diffusione territoriale analoga a quella dei Tribunali di Sorveglianza, che sono una sessantina sul territorio nazionale (i Tribunali ordinari sono un centinaio circa). Mentre per il procedimento penale la relazione indica principi analoghi a quelli sopra richiamati, per il procedimento civile minorile sottolinea la necessità di configurare un sistema processuale definito. Il procedimento minorile civile (diversamente dal processo ordinario) manca di regole processuali precise. E tuttavia non si può dire che su questo punto non vi sia stato, da parte dei magistrati minorili, un percorso ormai lungo, verso il riconoscimento di esigenze di garanzie processuali che, per quanto non imposte normativamente, devono ritenersi irrinunciabili. Le regole del giusto processo non sono state rese obbligatorie solo dal nuovo articolo 111, ma anche prima erano contenute nella Costituzione. In un convegno organizzato nel 1987 a Venezia dall’Associazione dei Magistrati per i Minorenni e per la Famiglia si discusse proprio delle garanzie nell’ambito del processo civile minorile ed emersero problemi, che gli stessi giudici si ponevano sul loro modo di rendere giustizia. A partire da allora il processo civile minorile, nel quale ai genitori veniva riconosciuto solo un interesse secondario a quello del minore, acquistò sempre più un contenuto problematico poiché apparve sempre più evidente che esso incide su posizioni di diritto soggettivo, poiché la potestà dei genitori per la Costituzione è un insieme di doveri ma anche di diritti. Ci si è resi conto che, nel procedimento per la tutela dell’interesse superiore del minore, devono trovare riconoscimento i diritti dei genitori di difendersi e di far valere le proprie ragioni davanti al giudice. Nel 1996 le Sezioni Unite della Cassazione affermarono che, anche nel procedimento civile minorile, per quanto regolato da una procedura sommaria, non potevano non essere rispettati i principi del contraddittorio, di difesa e di competenza territoriale propri del processo ordinario in cui sono in discussione diritti soggettivi. In seguito furono elaborati dei progetti di procedura civile minorile sia dall’Associazione degli Avvocati della Famiglia (AIAF, Cagliari, 1997) sia dall’Associazione dei Magistrati per i Minorenni e la Famiglia (2000) tra loro non molto distanti. Infine la recente sentenza della Corte Costituzionale (n.1/2002) ha ribadito che la procedura civile minorile deve essere integrata con irrinunciabili garanzie di contraddittorio e difesa. Nel frattempo la legge 149/2001 ha previsto la difesa obbligatoria per il minore e per i genitori nei procedimenti di adottabilità e nei procedimenti civili in genere, ma le norme di attuazione avrebbero dovuto essere formulate ed entrare in vigore entro il giugno 2002. L’unica riforma doverosa sarebbe stata dunque quella riguardante nuove regole per il processo civile minorile, in modo da evitare la vaghezza che, per quanto limitata dalle pronuncie della Cassazione e della Corte Costituzionale sopra richiamate, rischia di determinare ingiuste disparità nell’esercizio della giurisdizione nei vari Tribunali per i Minorenni. Di questa concreta ed urgente esigenza i progetti di legge del Governo non si sono per nulla fatti carico, l’hanno anzi del tutto ignorata poiché in essi non c’è neppure una parola sulla procedura civile minorile, tanto che a tale incomprensibile lacuna lo stesso Governo ha dovuto ovviare rinviando ulteriormente l’entrata in vigore delle norme processuali contenute nella legge 149/01 di un altro anno, al giugno 2003 (DL 1°/7/02 convertito nella legge 175/02). Il contenuto della relazione approvata dalla Commissione Bicamerale per l’infanzia richiama fortemente alla necessità di pervenire ad una organizzazione normativa processuale che finalmente dia delle regole certe che riguardino la difesa di tutti coloro che sono coinvolti nel procedimento civile minorile. Ma vi sono altri problemi che richiederebbero interventi risolutivi: essi riguardano per esempio la rappresentanza del minore nel procedimento civile e il ruolo del Pubblico Ministero che finora ha una posizione molto poco incisiva in tali procedimenti.. Agli uffici del pubblico ministero minorile, così come ai Tribunali per i minorenni (29 su tutto il territorio nazionale) non sono mai stati dati strumenti sufficienti per essere effettivamente in grado di tutelare i diritti dei minori. Temo che la possibilità di avere strumenti adeguati sia ancora molto lontana perché, come è sempre stato detto dal Ministro della Giustizia, la riforma in discussione dovrebbe essere “a costo zero” e quindi non potrebbe avere alcuna efficacia costruttiva. Mi auguro che la presa d’atto, da parte degli organismi parlamentari, della complessità e delle difficoltà nella modifica del sistema esistente possa far sì che la riforma proceda nel rispetto dei valori e dei principi su cui la giustizia minorile si è retta finora e che non si capisce perché dovrebbero essere abbandonati per creare un nuovo sistema molto meno funzionale di quello che, da molti decenni, ha dato buona prova.