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Linee guida sulla giustizia minorile approvate il 7.9.2002 da Associazioni e ONG

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LINEE GUIDA PER LA RIFORMA DELLA GIUSTIZIA MINORILE IN ITALIA La presentazione dei recenti Disegni di Legge n.2501 dell’ 8 marzo 2002 e n.2517 del 14 marzo 2002 in materia di modifiche della giustizia minorile, le polemiche e i dibattiti da essi scaturiti, hanno determinato nei firmatari del presente documento il desiderio di indicare alcune linee guida che possano aiutare il nostro Paese a realizzare una giustizia a ”misura di bambino”.

Pertanto Riconoscendo lo stato di particolare “debolezza” nel quale versa un minore che viene in contatto, per i motivi più disparati, con procedimenti di giustizia civile o penale e in considerazione della Convenzione ONU sui diritti dell’infanzia del 1989, delle regole minime delle Nazioni Unite relative all’amministrazione della giustizia minorile – Regole di Pechino 1985 – e tenuto conto delle indicazioni contenute nella Convenzione Europea sull’esercizio dei diritti dei bambini – Convenzione di Strasburgo 1996 – ancora in via di ratifica in Italia e dell’art. 111 della nostra Costituzione, si evidenzia quanto segue: PREMESSA Oggi nel nostro Paese una reale riforma della giustizia minorile non può essere effettuata se non mettendo a disposizione risorse economiche, umane e strutturali adeguate, che consentano l’attuazione di un processo di cambiamento che migliori, potenzi e assicuri la piena efficienza del sistema giustizia, nel rispetto dei diritti dei bambini, come riconosciuti dalla Convenzione ONU sui diritti dell’infanzia del 1989. Pertanto i firmatari del presente documento richiamato all’attenzione del Legislatore i seguenti principi: 1)Il minore parte di un giudizio civile o penale deve essere sempre riconosciuto quale portatore di diritti e quindi in tutte le decisioni dei Tribunali, delle autorità amministrative e degli organi legislativi che lo riguardano deve essere tenuto in preminente considerazione il suo superiore interesse (art. 3 della Convenzione ONU). Occorre pertanto compiere ogni sforzo per adottare un corpo di leggi e di provvedimenti per i giovani, anche quali autori di reati , che rispondano alle loro esigenze di soggetti in crescita (art. 2 Regole di Pechino) e alle loro prospettive di maturazione. 2)In una riforma della giustizia minorile civile e penale, che preveda una nuova definizione delle norme procedurali e della organizzazione attraverso appropriati interventi legislativi, adeguatamente finanziati (non è possibile questa riforma a costo zero), si invita il Legislatore ad operare nel medio termine, ove e per quanto possibile, l’accorpamento di tutte le competenze in materia di minori, mantenendole in capo ad una unica istituzione giudiziaria specializzata. I soggetti preposti alla giustizia minorile devono avere una preparazione di tipo specialistico nel diritto in generale, nel diritto di famiglia e nel campo delle scienze umane e sociali, sulla base di precise regole per la selezione, la nomina e la formazione professionale. Questo principio della specializzazione adeguata degli organi della giustizia minorile deve essere attuato, rendendo anche obbligatoria, in particolare per i giudici e glia avvocati, la frequenza di appositi corsi professionali. Tale principio di specializzazione esige inoltre che ai giudici per i minori non siano attribuite competenze ulteriori e diverse rispetto a quelle che riguardano la materia minorile e familiare . 3)Ogni processo che riguardi un minore deve essere svolto dinanzi a un giudice o collegio giudicante, competente, indipendente e imparziale . I Tribunali per i minorenni io per la famiglia o le sezioni specializzate dei tribunali ordinari devono avere una presenza capillare sul territorio nazionale, così da garantire un facile accesso al servizio giustizia e consentire ai giudici un rapporto più proficuo con i servizi locali e una maggiore vicinanza ai contesti sociali territoriali. 4)Tutte le procedure del processo minorile civile e penale devono tendere a proteggere al meglio gli interessi del minore e devono mantenere la sua partecipazione e la sua libera espressione, come indicato dall’art. 14 delle Regole di Pechino, art. 9 e art. 37 della Costituzione ONU. Pertanto il processo minorile si deve basare sull’applicazione della regola del contradditorio, in modo tale da assicurare a tutte le parti interessate di partecipare al processo e di fare conoscere le proprie opinioni (art. 9.2 della Convenzione ONU) di fronte a un giudizio terzo e imparziale (art.111. della Costituzione). 5)Il minore nei procedimenti giudiziari penali che lo riguardano, ha diritto a essere ascoltato e a essere assistito da un proprio avvocato che abbia le adeguate competenze per tutelare il suo superiore interesse. Parimenti nei procedimenti giudiziari civili che lo riguardano, ha diritto ad essere ascoltato, ad essere rappresentato dai propri genitori o da un legale rappresentante, e in caso di conflitti d’interesse con questi ultimi da un curatore speciale, nonché ha diritto di accedere ad una assistenza di natura psico-sociale e legale al fine di tutelare il suo superiore interesse. 6)Una riforma della giustizia minorile per essere adeguati non può prescindere dallo stabilire regole che disciplinino e garantiscano l’ascolto del minore soggetto a procedimenti civili o penali, in ottemperanza alla Convenzione ONU (art.12) che sottolinea come “il minore capace di discernimento debba avere il diritto di esprimersi liberamente su ogni questione che lo interessa …. e la possibilità di essere ascoltato in ogni procedura giudiziaria o amministrativa che lo concerne” (art.12.2). Tali regole, nel disciplinare e garantire l’ascolto, devono anche assicurare al minore un’adeguata protezione psicologica e morale per tutta la durata dei procedimenti civili e penali che lo riguardano. Pertanto le audizioni del minore, il cui contenuto richieda una particolare attenzione e riservatezza, debbono essere svolte in modo protetto, onde evitare che la contemporanea presenza di tutte le parti in causa, possa turbare il minore o possa compromettere la genuinità delle sue dichiarazioni, nel rispetto di tempi celeri e modalità garantiste. 7)Nel processo penale le competenze del giudice o del collegio giudicante necessitano in particolar modo di un supporto interdisciplinare, quindi si ritiene importante la presenza della componente privata specializzata, affinché i provvedimenti adottati siano proporzionati alle circostanze e alla gravità del reato, alla situazione del minore e alla sua tutela (art. 17 Regole di Pechino). Per quanto concerne la presenza della componente privata anche nei collegi giudicanti civili, si invita il Legislatore a valutare con la massima attenzione le diverse indicazioni avanzate a tale proposito dalle ONG e associazioni impegnate da anni nella tutela dei diritti dei minori, dalle categorie professionali operanti all’interno del sistema della giustizia minorile, dalle sedi scientifiche, dal Forum permanente del Terzo Settore e dall’Osservatorio nazionale per l’infanzia (il quale sta redigendo il III Piano Nazionale di azione di interventi per la tutela dei diritti e lo sviluppo dei soggetti in età evolutiva 2002-2003 – L. 51/1997), perché solo dall’analisi accurata, in tutte le sue angolazioni, dell’attuale sistema della giustizia minorile, si può delineare una sua riforma che non si limiti a cancellare il passato, ma che crei un sistema sempre più tutelante degli interessi e dei diritti del minore. Nei procedimenti riguardanti un minore, nei casi in cui il giudice o il collegio giudicante ritenga opportuno il contributo interdisciplinare di specialisti, il consulente tecnico di volta in volta nominato, deve avere particolari competenze nelle scienze del comportamento ed in ambito forense. 8)Le istituzioni giudiziarie che si occupano di minori devono poter contare sulla collaborazione dei servizi socio-assistenziale e sanitari territoriali: tale collaborazione deve essere continuativa, anche sulla base di precisi protocolli d’intesa ed i servizi devono essere adeguatamente specializzati in materia minorile. Per quanto riguarda la competenza penale, si invita il legislatore a regolare i rapporti tra i servizi del Ministero della Giustizia e i servizi locali affinché si realizzi un ‘efficace collaborazione sinergica. 9)La condanna del minore a pene detentive deve costituire un provvedimento di ultima risorsa (art. 37.b della Convenzione ONU), e deve essere limitata al minimo indispensabile (art. 17.b Regole di Pechino), in quanto la pena deve svolgere la funzione di recupero del minore per il suo reinserimento nella società civile (art. 39 della Convenzione), oltre che la funzione di riparazione per il reato commesso. Il minore sia italiano che straniero, compreso quello che entra negli Istituti penali Minorili, deve pertanto potere usufruire di forme alternative alla detenzione (art. 18 Regole di Pechino), tra le quali la messa alla prova e ove possibile la mediazione penale, senza limitazioni per fattispecie di reato o per durata minima di espiazione della pena in caso di liberazione condizionale. In campo penale non sono giustificabili modifiche alle diminuenti e alle attenuanti per i minori di età compresa tra i 16 e i 18 anni. Come non appare giustificato, nel caso che la pena a carico del minore possa essere completamente espiata entro il 22 anno di età, il passaggio al compimento dei 18 anni, al carcere degli adulti; al contrario si deve privilegiare il trattamento del giovane adulto in appositi istituti fino all’espletamento della pena, al fine di portare a compimento i programmi di recupero per lui previsti (Regole di Pechino art.3.3). La riforma della giustizia in campo penale deve essere conforme ai principi e alle norme della Convenzione ONU e in particolare all’art. 40 della stessa Convenzione. 10)Una riforma della giustizia minorile non può prescindere, come da tempo richiesto dalla Corte Costituzionale, dalla delineazione di uno specifico ordinamento penitenziario per i minorenni condannati a pene detentive. Tali norme sull’ordinamento penitenziario minorile, oltre regolare l’esecuzione delle pene per i minorenni, devono essere l’attuazione di quanto sancito nella Convenzione ONU e in particolare che “ogni minore privato della libertà sia sempre separato dagli adulti“ (art. 37 c) CONCLUSIONE I firmatari del presente documento invitano il Legislatore a fare propri i principi sopra elencati (da p.to 1 al p.to 10), oltre che a tenere presente le specifiche indicazioni, avanzate nel merito della riforma della giustizia attualmente in discussione alle Camere, da tutte le realtà associative e ONG impegnate nel nostro Paese nella tutela dei diritti dei minori. Associazioni e ONG aderenti alle Linee Guida al 7.9.2002 Amici dei Bambini AINRAM Associazione Internazionale Noi Ragazzi del Mondo Alisei Amnesty Internazional – Sezione Italiana Anfaa, Associazione Nazionale Famiglie Adottive e Affidatarie Anpas Associazione Nazionale Pubblica Assistenza Arciragazzi Associazione Archè Associazione Famiglia Dovuta Ciai Centro Italiano Aiuti all’Infanzia Caritas Italiana Centro Alfredo Rampi Cica Comunità Internazionale di Capodarco Cies, Centro Informazione e Educazione allo Sviluppo Cnca Coordinamento Nazionale delle Comunità di Accoglienza Coordinamento la Gabbianella Ecptat – Italia Esecutivo Coordinamento dalla parte dei bambini Federazione Nazionale dei Collegi delle Ostetriche Fondazione Insieme Onlus Fondazione Terre des Hommes Italia ONLUS Save the Children – Italia Telefono Azzurro Terra Nuova Centro per il Volontariato UNICEF – Italia Vis Volontariato Internazionale per lo Sviluppo Altre Adesioni Avv. Marina Marino – Presidente A.I.A.F. Prof. Federeico Palomba Prof.ssa Patrizia Patrizi Prof. Lino Rossi