La Giunta della Provincia Autonoma di Bolzano – Alto Adige riconosce il diritto al lavoro dei minori stranieri non accompagnati, titolari di permesso per minore età.
Va accolto con vivo compiacimento l’ “avviso” della Giunta provinciale di Bolzano – Alto Adige, che, nelle sedute del 24 e 31 marzo 2003, ha ritenuto di concedere ai minorenni stranieri non accompagnati in possesso di un permesso di soggiorno per minore età un adeguato permesso di lavoro.
Di seguito a tale determinazione, l’Assessore al personale, sanità e servizio sociale e l’Assessore al lavoro, scuola e formazione professionale italiana hanno emanato la circolare 6488, in data 17 settembre 2003, che viene sotto riprodotta. Viene, così e finalmente, data attuazione al diritto di lavorare dei minori stranieri non accompagnati, sia pure nei limiti consentiti dalla legislazione italiana, che, di fatto e in conseguenza della illegittima e non vincolante disposizione della circolare del Ministero dell’Interno n. 330/2000, è stato e viene precluso in quasi tutto il territorio italiano.
La circolare della Provincia Autonoma di Bolzano, in termini succinti, ma molto puntuali, motiva la decisione, richiamando i principi del “superiore interesse del minore” e di non discriminazione sanciti dalla Convenzione sui diritti del fanciullo del 1989, nonché la implicita previsione della possibilità di svolgere attività lavorativa, contenuta nell’art. 25 della legge 189/2002 e, infine, la non vincolatività per le amministrazioni non comprese nel Ministero dell’Interno della sopra citata circolare. Non è superfluo richiamare il dettato dell’art. 37 della costituzione italiana, che, prescrivendo misure di tutela del lavoro dei minori, riconosce implicitamente ad essi il diritto di lavorare, senza discriminazioni di sorta.
PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO – ALTO ADIGE
Circolare 6488/2003 - Bolzano, 17 Settembre 2003
Oggetto: Minori stranieri non accompagnati titolari di permesso di soggiorno per minore età: diritto di svolgere attività lavorativa
Con Circolare del Ministero dell’Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza del 13 Novembre 2000 N. 300 la Direzione Centrale per la polizia stradale, ferroviaria, di frontiera e postale ha precisato i casi in cui ai minori stranieri non accompagnati debba essere riservato un permesso di soggiorno per minore età. In detta circolare si legge che tale titolo spetta a quei “minori stranieri non accompagnati, come definiti dal D.P.R. 9 dicembre 1999, n. 535, per i quali la legge stessa prevede la possibilità di un loro rimpatrio assistito a seguito dell’individu-azione dei familiari nel Paese di origine, ovvero nell’ipotesi in cui il Tribunale per i minorenni, sia pure tempestivamente informato, non determini formalmente l’affidamento dei soggetti interessati, ai sensi dell’art. 2 della L. 184/83.
Si ritiene di dover ricorrere al permesso di soggiorno per minore età, inoltre, anche qualora, in assenza di detto provvedimento di affidamento, il competente Giudice Tutelare abbia semplicemente nominato un tutore ai sensi del Codice Civile”. Nella stessa circolare la Direzione Centrale reputa che il permesso di soggiorno per minore età non “consenta lo svolgimento di attività lavorativa, in ragione della provvisorietà dell’autorizzazione che non è finalizzata a tutelare un diritto di stabilimento”.
Questa affermazione è stata fortemente criticata sia dagli operatori sociali che da quelli della Giustizia impegnati in interventi a tutela dei minori. È stato infatti osservato come tale divieto al lavoro sia da considerarsi illegittimo alla luce dei principi del “superiore interesse del minore” e di non discriminazione sanciti dalla Convenzione sui diritti del fanciullo del 1989. È stato inoltre rilevato come l’art. 25 della legge Bossi-Fini preveda implicitamente che il minore titolare di permesso per minore età possa svolgere attività lavorativa e che, infine, le circolari del Ministero dell’Interno non vincolano le altre Amministrazioni e quindi nemmeno la nostra Amministrazione provinciale.
Questo divieto nel frattempo ha reso particolarmente arduo il lavoro dei Servizi sociali territoriali in quanto non ha permesso che per i minori stranieri non accompagnati in carico ai Servizi fosse possibile prevedere nel progetto educativo individualizzato lo svolgimento di un’attività lavorativa che tenga conto del diritto/obbligo all’istruzione e formazione di cui alla L. 53/2003 (apprendistato).
A fronte di queste osservazioni la Giunta provinciale ha preso in esame la situazione e nelle sedute del 24 e 31 marzo 2003 si è dichiarata “dell’avviso di concedere ai minorenni stranieri non accompagnati in possesso di un permesso di soggiorno per minore età un adeguato permesso di lavoro”, la Giunta ha poi deciso che “gli uffici del lavoro vanno inoltre tenuti a fattivamente sostenere, nei limiti delle rispettive possibilità, i soggetti che si trovano nelle condizioni predette nella ricerca di un’occupazione”.
Le unità organizzative competenti dell’ammini-strazione provinciale e dei servizi sociali a livello comprensoriale sono pertanto invitate a dare seguito a quanto disposto dalla Giunta provinciale (...omissis...).