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L’ambito di applicazione dell’art. 709-ter c.p.c. (12.4.2010)

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L’ambito di applicazione dell’art. 709-ter c.p.c. di Carmelo Padalino

L’art. 2, comma 2, della legge 8 febbraio 2006 n. 54 (rubricato «Disposizioni in materia di separazione dei genitori e affidamento condiviso dei figli») ha introdotto,

nell’ordinamento processualistico, l’art. 709-ter c.p.c. (rubricato, a sua volta, «Soluzioni delle controversie e provvedimenti in caso di inadempienze o violazioni»), che ha individuato, sia in pendenza del giudizio di separazione o di divorzio che successivamente alla conclusione dello stesso, l’autorità giudiziaria competente, per un verso, a decidere le questioni insorte tra i genitori sull’esercizio della potestà o sulle modalità di affidamento dei figli (mediante la necessaria adozione di provvedimenti c.d. «opportuni»), e, per altro verso, a valutare le inadempienze, o le violazioni, commesse da uno dei genitori rispetto al provvedimento di affidamento della prole (pronunciando la eventuale modifica dei provvedimenti in vigore e l’adozione di una, o più di una, delle misure coercitive e sanzionatorie previste dalla richiamata disposizione normativa).

continua