La Convenzione Europea sull’esercizio dei diritti del minore, fatta a Strasburgo il 25 gennaio 1996, ratificata dall’Italia con legge 20 marzo 2003 n. 77, entrata in vigore il 1° novembre 2003 a seguito del deposito degli strumenti di ratifica.
In applicazione dell’art. 1 comma 4 della Convezione, che obbliga ogni Stato ratificante a designare almeno tre categorie di controversie familiari a cui la Convenzione stessa può applicarsi, il governo italiano ha indicato le categorie seguenti:
• art. 145 cod. civ., sulla potestà genitoriale;
• art. 244 ult. comma cod. civ., in materia di filiazione;
• art. 247 ult. comma cod. civ., in materia di filiazione;
• art. 264 comma 2 cod. civ., in materia di filiazione;
• art. 274 cod. civ., in materia di filiazione;
• artt. 322 e 323 cod. civ., in materia di amministrazione del patrimonio del figlio.
L’elenco degli Stati ratificanti con l’indicazione per ciascuno di essi delle materie prescelte per l’applicazione della Convenzione è pubblicato sul sito Internet http://conventions.coe.int