Autorità giudiziaria: Corte di Cassazione
Estensore: Dogliotti
Tipo e data provvedimento: ordinanza 5 ottobre 2011, n. 20354
Sommario: l'art. 155 c.c., prima e dopo la novella del 2006, prevede che il Giudice della separazione possa decidere anche ultra petitum, assumendo i provvedimenti relativi alla prole con esclusivo riferimento all'interesse materiale e morale di essa e, conseguentemente, nel procedimento di modifica delle condizioni di separazione è competente il tribunale ordinario, e non il tribunale per i minorenni, ad adottare i provvedimenti in caso di condotta pregiudizievole dei genitori, quali, tra gli altri, l'allontanamento del figlio e l'affidamento all'altro genitore o ad un terzo.
Testo: vedi