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Corte Costituzionale, sentenza 7 marzo 2011, n. 83 - Sulla eccezione di legittimità costituzionale dell’art. 250 c.c. (15.3.11)

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Autorità giudiziaria: Corte Costituzionale

Estensore: Criscuolo

Tipo e data provvedimento: sentenza 7 marzo 2011

Sommario: ha dichiarato la infondatezza dell'eccezione di legittimità costituzionale dell’art. 250 c.c., nei sensi di cui in motivazione, sollevata dalla Corte d'Appello di Brescia vedi affermando che "....al detto minore va riconosciuta la qualità di parte nel giudizio di opposizione di cui all'art. 250 cod. civ. E, se di regola la sua rappresentanza sostanziale e processuale è affidata al genitore che ha effettuato il riconoscimento (artt. 317-bis e 320 cod. civ.), qualora si prospettino situazioni di conflitto d'interessi, anche in via potenziale, spetta al giudice procedere alla nomina di un curatore speciale.

Il che può avvenire su richiesta del pubblico ministero, o di qualunque parte che vi abbia interesse (art. 79 cod. proc. civ.), ma anche di ufficio, avuto riguardo allo specifico potere attribuito in proposito all'autorità giudiziaria dall'art. 9, primo comma, della citata Convenzione di Strasburgo. In tali sensi interpretato, il citato art. 250, quarto comma, cod. civ. si sottrae alle censure sollevate con l'ordinanza di rimessione, in relazione a tutti i parametri evocati"

Testo: vedi