Tribunale per i minorenni di Firenze, decreto del 18 dicembre sul diritto dell'adottato alla conoscenza delle proprie origini
L’art. 28 L. 4/5/1983 n. 184 come modificato dall'art. 24 L. 28/3/2001 n. 149 e sostituito quanto al VII comma dal D.lvo 30/6/03 n. 196 art. 177 comma 2 , esclude il diritto ad avere conoscenza dell’identità della madre che non vuole essere nominata,
ma consente il diritto di accedere alla conoscenza di tutte le notizie, informazioni, certificazioni, estratti o copie attinenti le proprie origini ad esclusione dei dati identificativi della madre, con autorizzazione all’ufficiale di stato civile, all’ufficiale di anagrafe e qualsiasi altro ente pubblico o privato, autorita’ o pubblico ufficio a fornire le informazioni predette previo opportuno occultamento del nome della madre o degli altri elementi che valgano ad identificarla