Post Formats

Corte di Cassazione, ordinanza n. 19406 del 21 settembre 2007 - Regolamento di competenza sull'affidamento e il mantenimento per i figli di genitori non coniugati (27.9.07)

Stella inattivaStella inattivaStella inattivaStella inattivaStella inattiva
 

Filiazione naturale - Cessazione della convivenza more uxorio - Provvedimenti in materia di affidamento del figlio minore e di mantenimento del medesimo - Legge n. 54/2006 - Cognizione «globale» sui figli naturali – Competenza del Tribunale per i Minorenni (Cass. 20 settembre 2007, n. 19406, Est. Macioce).

Con l’ordinanza del 20 settembre 2007, n. 19406, la Suprema Corte di Cassazione ha dato seguito all’indirizzo interpretativo che la stessa Corte regolatrice, in tema di affidamento e mantenimento dei figli naturali, aveva assunto con la precedente ordinanza 3 aprile 2007, n. 8362 (pubblicata su questo sito).

Segnatamente, pronunciandosi sull’istanza di regolamento di competenza proposta, d’ufficio, dal Tribunale di Monza con ordinanza dell’11 ottobre 2006 (pubblicata su questo sito, nonché in Foro it., 2007, I, 321, con nota di CASABURI), la Corte di cassazione ha dichiarato la competenza del Tribunale per i Minorenni, nell'ambito dei procedimenti relativi ai figli di genitori non coniugati, ex art. 317-bis c.c., ad esprimere una «cognizione globale» sui figli naturali, nel senso esattamente che il Giudice minorile potrà adottare non solo i provvedimenti relativi all'affidamento della prole naturale («la competenza ad adottare i provvedimenti nell’interesse del figlio naturale spetta al tribunale per i minorenni in forza dell’art. 38 primo comma disp. att. c.c., “in parte qua” non abrogato”»), ma, anche, - nella sola ipotesi di contestualità della domanda di natura patrimoniale con quella di affidamento - quelli relativi alla misura e al modo con cui ciascuno dei genitori deve contribuire al mantenimento della stessa («una attrazione, in capo allo stesso giudice specializzato, della competenza a provvedere, altresì, sulla misura e sul modo con cui ciascuno dei genitori naturali deve contribuire al mantenimento del figlio»).

Ne discende che può dirsi oramai consolidato, in tema di affidamento e mantenimento dei figli naturali, il riparto di competenze tra Tribunale per i Minorenni e Tribunale Ordinario, successivamente all’entrata in vigore della legge n. 54/2006, così come stabilito dalla pronuncia della Corte di cassazione n. 8362/2007 (Carmelo Padalino).

vai al testo della decisione