Corte di Cassazione, Sezione prima, sentenza 29 novembre 2006, n. 25366
Sulla possibilità, o meno, di presentare la richiesta di nomina dell'amministratore di sostegno e, più in generale, di partecipare al relativo procedimento, in primo grado, senza il ministero di un difensore, con nota di richiami.
La nota di C. Padalino evidenzia che, “l’importanza della pronuncia in commento risiede nel fatto che valorizza il rito camerale «in ragione della sua maggiore funzionalità rispetto ad esigenze di semplificazione e concentrazione», giungendo a definire tale rito «una sorta di contenitore neutro, nel quale possono svolgersi non soltanto questioni inter volentes, ma vere e proprie controversie su diritti o status». In tal senso, vedi Cass. sez. un., 19 giugno 1996, n. 5629, in Fam. e dir., 1996, 305, con nota di TOMMASEO. Tale importante principio di diritto affermato dalla Prima Sezione della S.C. è applicabile anche ai procedimenti di cui all’art. 4 legge n. 54/2006, in tema di affidamento condiviso dei figli naturali, quale utile elemento interpretativo al fine di risolvere la questione interpretativa avente ad oggetto l’individuazione dell’autorità giudiziaria competente a pronunciarsi in ordine all’affidamento dei figli di genitori non uniti in matrimonio, ed alle pronunce consequenziali in tema di mantenimento ed assegnazione della casa familiare”.