Sul Disegno di legge n.1580 recentemente presentato alla Camera dei Deputati
dall’onorevole Cantalamessa e da altri parlamentari con cui si propone la modifica del
DPR 448/88 codice del processo penale minorile introducendo l’abbassamento dell’età
imputabile da 14 a 12 anni nonché l’eccezione alla regola della diminuzione di pena nel
caso del reato di associazione mafiosa commesso dai minorenni
rileva
che i presupposti su cui poggiano le considerazioni dei proponenti la modifica legislativa
non trovano riscontro nei dati a disposizione del Ministero della Giustizia e in quelli
risultanti dal confronto con gli altri Paesi europei, dall’esame dei quali emerge una
situazione della giustizia penale minorile italiana stabile quanto ai numeri, se non in calo
, e in ogni caso di gran lunga meno allarmante di quella relativa a sistemi giudiziari che
hanno da tempo fissato un’età per la punibilità penale molto precoce come il Regno
Unito, la Francia, gli USA, l’Olanda
evidenzia
come l’enfatizzazione mediatica di determinate situazioni riconducibili alla locuzione di
“baby gang” abbia comportato una presunta percezione di insicurezza che non ha
evidenze nei fatti, dal momento che le vicende riportate dai media sono da ricondurre a
situazioni territorialmente circoscritte e molto particolari
ricorda
che in ordine a tali situazioni il CSM è intervenuto con un’analisi approfondita espressa
nella delibera del 31 ottobre 2017 “per la tutela dei minori nell’ambito del contrasto alla
criminalità organizzata “ da cui si evince il valore e la qualità del nostro processo penale
minorile, ritenuto un modello sul piano europeo e internazionale , e dell’intero sistema
di Giustizia Minorile modulato sulle Linee Guida del Consiglio d’Europa del 2010 ,
ribadisce
la presenza nel nostro sistema della possibilità di un intervento, anche assai afflittivo, da
parte dell’Autorità Giudiziaria nei confronti del minore infra-quattordicenne deviante
nell’ambito di procedure amministrative o civili con le quali possono essere adottate
incisive misure di contenimento della condotta fino al collocamento in una comunità
sulla base, tuttavia, di ragionevoli e funzionali finalità di accompagnamento educativo e
di percorsi di sostegno e di diversione da ambienti marginali e di criminalità
ritiene
che non sia per nulla produttivo di benessere sociale un ampliamento dell’azione penale
nei confronti di soggetti fortemente immaturi e, di fatto, gravemente deprivati nel
percorso di crescita
ribadisce
con forza la necessità che lo Stato garantisca a tutti i soggetti di età minore in condizioni
di disagio, devianti o meno, non già punizioni bensì risorse ambientali, scolastiche,
educative, tese al recupero psicologico, al sostegno pedagogico alle famiglie, al
rinforzamento dei percorsi di inclusione e integrazione , al reperimento di alternative
esistenziali per il minore privo di un valido contesto familiare e sociale , che siano
omogenee su tutto il territorio nazionale, condizioni senza le quali nessuna sanzione
potrà avere alcuna efficacia
propone
per il trattamento più specifico delle violazioni degli infra-quattordicenni e non solo,
l’obbligatorietà di interventi di mediazione penale, scolastica, di comunità, nel corso dei
quali siano coinvolte anche le famiglie, con un ritorno di “educazione al rispetto” per i
minori ma anche per gli adulti di riferimento
esprime
quindi parere fermamente negativo in ordine al disegno di legge n.1580.