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Riforma processuale minorile e difesa d'ufficio (1.8.07)

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Associazione Italiana dei Magistrati per i minorenni e per la famiglia
Aderente alla"Association Internationale des Magistrats de la Jeunesse et de la Famille"
www.minoriefamiglia.it

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento affari giuridici e legislativi

ROMA

Oggetto: Riforma processuale minorile e difensore d’ufficio

Il Consiglio Direttivo dell’Associazione Italiana dei Magistrati per i Minorenni e per la Famiglia, riunitosi a Roma lo scorso 8 giugno, prende atto che non è stata ancora assunta alcuna decisione in merito all’applicazione delle norme processuali contenute nella legge n. 149/01.

Il Consiglio Direttivo ritiene pertanto di portare alla conoscenza di codesta Presidenza del Consiglio le seguenti considerazioni.

La legge n. 149/01 si rivela oggi non esaustiva delle nuove esigenze se non addirittura foriera di gravi difficoltà operative. Essa infatti dispone che le parti siano assistite obbligatoriamente da un difensore, anche nominato d’ufficio, ma non detta le necessarie regole per gestire un processo che, per la presenza degli avvocati, non può svolgersi secondo l’attuale disciplina. Neppure è prevista la necessaria copertura finanziaria per le spese della difesa d’ufficio introdotta nella procedura di adottabilità, il che rappresenta un’assoluta novità nel processo civile. Altrettanto dicasi per la difesa tecnica del minore, sancita dal novellato articolo 336 del codice civile.

Per anni, a partire dal decreto legge n. 150/2001, poi convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2001, n. 240, la nuova disciplina processuale è stata congelata in via transitoria e fino alla emanazione di una specifica disciplina sulla difesa di ufficio nei procedimenti per la dichiarazione dello stato di adattabilità, nonché fino alla emanazione di nuove disposizioni sui procedimenti di cui all'articolo 336 del codice civile.

In mancanza di un’ulteriore proroga e permanendo l’assenza delle norme di cui sopra, l’attività giudiziaria di tutti i Tribunali per i minorenni non potrà che paralizzarsi, non essendo allo stato possibile la nomina di difensori di ufficio dei quali nessuna norma consente in pagamento.

A ciò si aggiunge la situazione di grave difficoltà operativa determinata dalla recente ordinanza della Corte di Cassazione n. 8362 del 22 marzo 2007, che ha risolto il conflitto di competenza in relazione alla legge n. 54/06 sull’affidamento condiviso ritenendo competente il Tribunale per i Minorenni anche in materia di determinazione del contributo di mantenimento dei figli naturali e di assegnazione della casa familiare.

Tale nuova competenza e l’esigenza di adeguare il processo minorile ai principi dell’art. 111 della Costituzione riformato rendono ormai inderogabili l’introduzione di nuove regole processuali nella giustizia minorile.

L’Associazione chiede pertanto che sia disposta un’ulteriore indispensabile proroga della legge n. 149/01, inapplicabile nell’attuale vuoto legislativo, e che venga affrontata in modo unitario e tempestivo la riforma del processo minorile.

Ringraziando per l’attenzione, porgo distinti saluti.


Roma, 25 giugno 2007 - Il Presidente, Maria Rita Verardo